Incentivo per l’assunzione di donne disoccupate con figli con domanda dettagliata
La fruizione della misura introdotta dalla legge di bilancio 2026 potrà avvenire solo dopo l’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie
L’art. 1 commi 210-213 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto in favore dei datori di lavoro privati un incentivo strutturale (che parte dal 2026) per l’assunzione di donne che, alla data dell’evento incentivato, rispettino cumulativamente i seguenti requisiti:
- madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni (dovendosi intendere 17 anni e 364 giorni);
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
L’incentivo consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui da riparametrare e applicare su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (e di specifiche contribuzioni).
L’esonero contributivo in particolare spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei rapporti di lavoro agevolati da tempo determinato a tempo indeterminato. Non sono agevolabili i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
La durata dell’agevolazione è legata al contratto di lavoro. In particolare, la durata è fissata in:
- 12 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- 18 mesi dalla data della prima assunzione con il contratto a tempo determinato, in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine già agevolato;
- 24 mesi dalla data dell’assunzione se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’INPS ha dettato le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026 (si veda “Operativo l’incentivo per l’assunzione di donne disoccupate con figli”, del 30 luglio 2026).
L’Istituto subordina l’accesso all’incentivo alla presentazione di apposita domanda di ammissione, ciò al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse. Il modulo da utilizzare è denominato “ELM3” ed è disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)“.
Nella domanda di ammissione il datore di lavoro dovrà fornire le seguenti informazioni:
- l’indicazione della lavoratrice assunta e la dichiarazione del suo status di priva di impiego e madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
In sostanza, tra le informazioni richieste dal modulo di domanda è presente quella relativa allo status di disoccupata e di madre con almeno tre figli minorenni. Sul punto, con la circ. n. 82/2026, l’INPS ha precisato che il requisito deve essere posseduto dalla lavoratrice al momento dell’assunzione a tempo determinato o a tempo indeterminato. Deve ritenersi ininfluente, ai fini della fruizione dell’esonero, la nascita del terzo figlio successiva all’evento incentivato o il compimento di 18 anni da parte di uno dei figli in data successiva all’assunzione incentivata o, ancora, nell’ipotesi di un numero di figli maggiore di 3, la presenza di figli di età superiore a 18 anni, a condizione che almeno 3 abbiano il requisito anagrafico richiesto.
Una volta ricevuta la richiesta telematica, l’INPS provvederà a:
- verificare l’esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto e, in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
Dopo l’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, il datore di lavoro potrà fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
La fruizione del beneficio avverrà mediante conguaglio nelle denunce contributive, secondo le indicazioni riportate nella circ. INPS 82/2026 e nei limiti della contribuzione esonerabile.
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