Operativo l’incentivo per l’assunzione di donne disoccupate con figli
L’INPS fornisce le istruzioni operative rendendo fruibile il beneficio già in vigore dal 1° gennaio di quest’anno
Con la circ. n. 82, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni per accedere all’agevolazione contributiva destinata ai datori di lavoro che dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli e prive di impiego da almeno 6 mesi.
La misura, introdotta dall’art. 1 commi 210-213 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100% e nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Inoltre, se l’assunzione viene effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Invece, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione. Infine, se l’assunzione viene effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.
Tale incentivo, lo ricordiamo, decorre dal 1° gennaio di quest’anno ed è strutturale. Tuttavia, fino a ieri non erano disponibili le istruzioni operative dell’INPS e ciò rendeva l’esonero non ancora fruibile.
Nella circolare in commento si precisa che il beneficio in questione è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Inoltre, le assunzioni devono riguardare donne che risultino madri di almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni (ossia 17 anni e 364 giorni), prive di impiego da almeno 6 mesi. Sul punto, l’INPS precisa che il possesso del requisito di madre si “cristallizza” al momento dell’assunzione, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare dell’esonero in argomento in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
Invece, si ricorda che la locuzione “privo di impiego” è stata, da ultimo, definita con il DM 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, intendendo per tali coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
Sono invece espressamente esclusi dal beneficio i lavoratori domestici e gli apprendisti, in relazione ai quali è prevista l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Per quanto riguarda invece le condizionalità richieste, valgono quelle consuete individuate dall’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 (possesso di DURC, assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e rispetto dei contratti collettivi) nonché dall’art. 31 del DLgs. 150/2015.
Come espressamente previsto dall’art. 1 comma 212 della L. 199/2025, l’agevolazione in trattazione non è in genere cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, fatta eccezione per un ristretto novero di agevolazioni, quali ad esempio la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.
Per quanto riguarda gli aspetti strettamente operativi, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione avvalendosi del modulo “ELM3”, disponibile sul sito internet dell’Istituto previdenziale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)”.
Una volta ricevuta l’autorizzazione, la fruizione del beneficio avverrà mediante conguaglio nelle denunce contributive.
In particolare, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’esonero in oggetto, devono esporre a partire dal flusso UniEmens di competenza agosto 2026, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale” utilizzando per l’occasione il valore “ELM3”. Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi arretrati da gennaio a luglio 2026 potrà essere effettuata nei flussi UniEmens di competenza agosto, settembre e ottobre 2026. Ulteriori istruzioni in tal senso riguardano anche i datori di lavoro agricolo (sezione “PosAgri”) e quelli con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica (sezione “ListaPosPA”).
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