Novità in vista per l’esercizio della professione di avvocato in forma aggregata
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge delega per la riforma dell’ordinamento forense
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto la L. 28 luglio 2026 n. 137, recante la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.
La legge entra in vigore il prossimo 16 agosto e da tale data decorrono i sei mesi entro i quali l’Esecutivo dovrà emanare uno o più DLgs. attuativi della riforma.
Tra le molte novità, assume primaria rilevanza il tema dell’esercizio della professione in forma aggregata. In primo luogo, l’art. 2 comma 1 lett. h) della L. 137/2026 esplicita che l’attività forense può essere svolta in forma collettiva per il tramite della partecipazione dell’avvocato:
- ad associazioni professionali;
- a reti professionali;
- a società tra avvocati (STA), costituite in forma di società di persone, di capitali o cooperative.
In linea generale, poi, si conferma che l’incarico professionale deve essere sempre personale, anche quando conferito a un avvocato facente parte di un’associazione o di una rete professionale o di una società professionale (lett. f).
Nell’ambito della STA, si precisa ulteriormente che la designazione del socio professionista che deve eseguire personalmente il mandato professionale conferito alla società deve essere sempre compiuta dal cliente e che, in assenza di designazione, il nominativo del professionista deve essere previamente comunicato al cliente per iscritto.
È disciplinata anche la responsabilità del professionista nello svolgimento dell’incarico, chiarendosi che, con la relativa accettazione, l’avvocato assume la responsabilità personale illimitata, in solido con la società di appartenenza. Tale disposizione è contenuta nell’art. 2 comma 1 lett. f), relativo alla personalità dell’incarico in tutte e tre le forme di aggregazione previste (associazioni professionali, reti e STA), ma la responsabilità solidale è letteralmente riferita alla “società” di appartenenza. Appare dubbio, quindi, quale debba essere il regime di responsabilità di enti diversi dalla società, come gli studi associati.
Ulteriori precisazioni riguardano la tutela dell’indipendenza dell’avvocato: i decreti delegati dovranno infatti prevedere che la partecipazione del medesimo ad associazioni, reti professionali o STA si svolga con la piena salvaguardia della sua autonomia, libertà e indipendenza intellettuale e di giudizio nello svolgimento dell’incarico conferitogli, stabilendo altresì la nullità di qualsivoglia patto contrario.
Con specifico riferimento all’associazione professionale, la legge delega reca importanti indicazioni, rimettendo all’Esecutivo il compito di prevedere:
- che il mandato conferito a un’associazione professionale consenta a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto dell’associazione stessa;
- che l’associazione professionale abbia “natura forense” solo se costituita in maggioranza da avvocati;
- gli elementi essenziali da indicare nel contratto associativo.
Quanto alle “reti”, tra avvocati o con altri professionisti, si prevede che il contratto di rete possa avere a oggetto l’esercizio dell’attività forense solo quando vi partecipino almeno due avvocati iscritti all’Albo. Si distingue, inoltre, tra la partecipazione dell’avvocato a reti-contratto e a reti-soggetto, disponendo altresì che queste ultime possano essere dotate di soggettività giuridica ove istituite mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cui si stabilisca la presenza di un “organo comune e del fondo patrimoniale”.
Ulteriori novità sono previste per società tra avvocati (STA) e società tra professionisti (STP).
È confermata la possibilità che alla STA partecipino anche soci non professionisti, ma solo per “prestazioni tecniche o per finalità di investimento”, e che la STA possa prestare la propria attività anche a favore di questi o di soggetti da essi controllati, collegati o sottoposti a comune controllo, purché in misura “non prevalente”.
Si conferma altresì la necessità che i soci professionisti (avvocati o iscritti in altri Albi) siano titolari di una partecipazione sociale almeno pari ai due terzi del capitale e dei diritti di voto e che l’organo di gestione sia costituito in maggioranza da avvocati, prevedendo, in aggiunta, una specifica disciplina per le quote di partecipazione agli utili. In particolare, con riguardo agli utili generati da attività prestate a favore di soci non professionisti o soggetti da essi controllati, collegati o sottoposti a comune controllo è imposta una quota di partecipazione determinata secondo criteri di proporzionalità, mentre, per le altre attività, ai soci non professionisti può essere assegnata una maggiore quota di partecipazione agli utili, che non può comunque superare il 33% di quella spettante ai soci professionisti. Ciò, pare, sempre nell’ottica di tutelare l’indipendenza, l’autonomia e la libertà decisionale dei soci professionisti nell’esercizio dell’attività.
È espressamente prevista, infine, la possibilità per l’avvocato di assumere la qualità di socio in una STP costituita ai sensi dell’art. 10 della L. 183/2011, ma solo per l’esercizio dell’attività di consulenza.
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