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La durata del diritto di utilizzo guida l’ammortamento fiscale del bene immateriale

/ REDAZIONE

Martedì, 16 giugno 2026

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Con la sentenza n. 19783/2026, la Corte di Cassazione ha esaminato i criteri di ammortamento del costo di acquisto dei diritti cinematografici, formulando un principio che sembra valido anche per le altre immobilizzazioni immateriali.

In particolare, i giudici affermano che, ove il diritto abbia una durata limitata nel tempo, si applica l’art. 103 comma 2 del TUIR, in base al quale le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

Invece, se non ci sono limiti temporali all’esercizio del diritto, riconducibile sostanzialmente allo statuto proprietario, si applica l’art. 103 comma 1 dello stesso TUIR, che prevede la deducibilità, in misura non superiore al 50%, delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.

Nello stesso senso, la Suprema Corte si era già espressa nella sentenza n. 16673/2016, relativa a software integranti programmi sorgente, acquisiti in licenza d’uso a tempo determinato. Anche in tale occasione, i giudici avevano osservato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 103 del TUIR, occorre necessariamente individuare il diritto acquisito sul bene immateriale e le sue specifiche caratteristiche, tra cui rientra anche la durata, giungendo, nella sostanza, alle stesse conclusioni della pronuncia in commento.

In pratica, i differenti ambiti operativi delle norme citate vanno distinti in ragione dell’ampiezza e del contenuto del diritto acquisito, secondo che il bene sia stato acquisito in via indefinita o temporalmente limitata.

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