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Bancarotta anche con vendita di immobili alla controllata al 100% senza immediato pagamento

/ REDAZIONE

Mercoledì, 17 giugno 2026

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La Cassazione, nella sentenza n. 21977/2026, ha stabilito che, a fronte di una condanna in sede di merito per bancarotta fraudolenta per distrazione fondata sulla cessione da una società poi fallita ad una sua controllata al 100% di immobili il cui prezzo avrebbe dovuto essere ripagato entro 23 anni attraverso la compensazione dei canoni dovuti dalla controllante alla controllata in ragione della concessione in locazione degli immobili stessi, a nulla vale obiettare l’insussistenza di una diminuzione patrimoniale in ragione del fatto che i beni sarebbero rimasti “indirettamente” nella disponibilità della fallita.

Occorrerebbe, di contro, provare che la partecipazione nella controllata avesse un valore corrispondente a quello dei beni, in modo tale che i creditori della fallita non avrebbero subito alcun pregiudizio in ragione della contropartita rappresentata dalla possibilità di rivalersi sulle quote societarie per il medesimo valore.

Né può affermarsi che la quota societaria sia di per sé un bene più facilmente aggredibile da parte dei creditori.
Questo argomentare, infatti, non tiene conto del fatto che, mentre l’acquisto di un immobile oggetto di pignoramento segue, in sede di vendita coattiva, procedure standardizzate e correlate al suo effettivo valore, l’acquisto di una quota societaria pignorata comporta il subentro del compratore nella qualità di socio oppure, optandosi per la relativa monetizzazione, un’attività liquidatoria che impone una comparazione di valori contabili, dovendo la quota essere rapportata al patrimonio della società al momento del suo trasferimento.

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