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Bollo forfetario su atti rilasciati per via telematica solo se espressamente previsto

Per contratti e atti di obbligazione rilasciati nell’ambito di procedimenti concessori imposta sempre dovuta nella misura di 16 euro per ogni foglio

/ Carmela NOVELLA

Sabato, 1 agosto 2026

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Con la risposta a interpello n. 153, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema dell’esatta quantificazione dell’imposta di bollo dovuta in relazione ai contratti e agli atti di obbligazione rilasciati per via telematica nell’ambito di procedimenti concessori.
In particolare, il documento in commento si è occupato di risolvere l’alternativa tra:
- l’applicazione dell’imposta sui predetti atti nella misura forfetaria di 16 euro, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72;
- ovvero nel maggiore importo di 16 “per ogni foglio, ossia, ogni quattro facciate, senza ulteriori deroghe”, secondo quanto disposto dall’art. 2 della Tariffa, Parte I, del medesimo decreto.

Aderendo alla soluzione interpretativa prospettata dall’istante, l’Amministrazione finanziaria conclude che “per i contratti e per gli atti di obbligazione” posti in essere nell’ambito del procedimento concessorio, l’imposta di bollo si applica sempre secondo il regime fissato dall’art. 2 citato, senza possibilità di distinzione tra l’ipotesi del rilascio in formato analogico ovvero per via telematica.

Il percorso argomentativo chiamato a sorreggere tale tesi si fonda su un’accurata analisi degli invocati artt. 2 e 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.
La prima norma – osservano le Entrate – si applica alle “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie”; il campo di operatività dell’art. 4 comma 1 include, invece, agli “atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri”.
In entrambi i casi, si prevede, in linea generale, l’assoggettamento all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

L’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 reca, però, due prescrizioni (vale a dire, il comma 1-quater e la Nota 5), introdotte dall’art. 1 commi 593 e 594 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che delineano un regime impositivo particolare con riguardo all’ipotesi di rilascio per via telematica (anche in estratto e in copia dichiarata conforme all’originale) di “atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri”: in tal caso, infatti, l’imposta di bollo dovuta è quantificata nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate evidenzia l’impossibilità di estendere, in assenza di una espressa previsione normativa, il regime forfetario previsto dalla lettura congiunta della Nota 5 all’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 e del comma 1-quater della stessa disposizione, anche ai contratti e agli atti di obbligazione posti in essere nell’ambito del medesimo procedimento concessorio e rilasciati per via telematica, con la conseguenza che l’imposta di bollo dovuta su tali atti dev’essere in ogni caso quantificata nella misura di 16 euro per ogni foglio ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.

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