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Martedì, 15 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Definite le procedure per acquisire le certificazioni per la conciliazione famiglia-lavoro

L’esonero è riconosciuto non oltre il 31 dicembre 2028

/ Giada GIANOLA

Martedì, 15 settembre 2026

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Con decreto firmato l’8 settembre 2026 sono stati definiti sia le procedure per l’acquisizione delle certificazioni di cui all’art. 8 comma 1 lett. e) del DLgs. 184/2025 (c.d. certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro) e il periodo di validità delle stesse, sia i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dal 2026, dell’esonero contributivo previsto dall’art. 6 del DL 62/2026 (conv. L. 112/2026) in favore delle aziende che abbiano conseguito tale certificazione (si veda “Esonero contributivo per sostenere la conciliazione famiglia-lavoro” dell’11 maggio 2026).

Il citato art. 6 del DL 62/2026, si ricorda, ha infatti previsto, al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, per gli anni 2026, 2027 e 2028 e in favore delle aziende in possesso delle predette certificazioni, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. La norma ha poi disposto che la riparametrazione e l’applicazione su base mensile dell’esonero sarebbe avvenuta con uno specifico decreto del Ministro del Lavoro di concerto con l’Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Con tale decreto sarebbero poi state stabilite le modalità di attuazione, le procedure di acquisizione delle certificazioni e il periodo di validità delle stesse.

Nel decreto si specifica che ai fini del conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, rilevante per fruire dell’esonero in argomento, i parametri minimi di riferimento sono quelli di cui alla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026. Al rilascio delle certificazioni provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati nell’ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro ai sensi del regolamento Ce 765/2008.

Le aziende in possesso delle predette certificazioni (che hanno un periodo di validità pari a 36 mesi) beneficiano dell’esonero contributivo di cui all’art. 6 del DL 62/2026 secondo i criteri e le modalità definiti dall’art. 4 del decreto ministeriale.

L’esonero è riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 112/2026, di conversione del DL 62/2026, e per tutto il periodo di validità delle certificazioni ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Il beneficio è parametrato su base mensile ed è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione.

La fruizione dell’esonero contributivo – riconosciuto nel limite di 7 milioni di euro per il 2026 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 – è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 e della normativa in materia di aiuti di Stato.

Le aziende che intendono accedere al beneficio devono inoltrare la domanda all’INPS, che dovrà fornire specifiche istruzioni sui termini e sulle modalità di presentazione.

In ogni caso, nel decreto si precisa che al momento della presentazione della domanda le aziende devono dichiarare ai sensi del DPR 445/2000:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro intesa come sommatoria di tutte le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro alla totalità dei lavoratori in carico all’azienda nel periodo di validità della certificazione;
- l’aliquota datoriale media stimata e la forza aziendale media stimata in relazione al periodo di validità delle certificazioni;
- il possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro in corso di validità, l’identificativo alfanumerico del certificato e la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026;
- la data di rilascio della certificazione, ai fini del calcolo del periodo di validità della stessa;
- di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.

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