Bonus e ulteriore detrazione per le prestazioni di accompagnamento alla pensione
Si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente
Con il messaggio n. 2829 di ieri, 14 settembre 2026, l’INPS ha affermato che il bonus e l’ulteriore detrazione introdotti dall’art. 1 commi 4-9 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) spettano anche ai titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione come, ad esempio, l’APE sociale o l’isopensione.
Si ricorda che la norma ha introdotto, a partire dall’anno 2025, due nuove misure per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti:
- il bonus, per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
- l’ulteriore detrazione, per chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro.
Il bonus si sostanzia in una somma – che non concorre alla formazione del reddito – determinata applicando al solo reddito di lavoro dipendente del contribuente la seguente percentuale:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Invece, l’ulteriore detrazione dall’imposta lorda (rapportata al periodo di lavoro) è pari a:
- 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Sulle misure è intervenuta l’Agenzia delle Entrate fornendo le indicazioni operative ai sostituti di imposta e i chiarimenti sull’ambito applicativo e sulle modalità di calcolo dell’importo (cfr. circ. n. 4/2025).
Per quanto concerne l’ambito applicativo, il bonus e l’ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, di cui all’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR. In merito, l’Agenzia aveva affermato come, stante il richiamo al solo art. 49 del TUIR, il bonus e l’ulteriore detrazione non si applicano ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).
In merito ai destinatari delle misure, a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con il messaggio in commento l’INPS ha sottolineato che sono escluse dai benefici anche le pensioni integrative e complementari (in quanto costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett. h-bis) del TUIR).
Invece, evidenzia ancora l’Istituto di previdenza, il bonus e l’ulteriore detrazione si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR, quali le prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, l’APE sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché le stesse, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria.
Inoltre, il bonus e l’ulteriore detrazione spettano anche qualora il soggetto interessato sia titolare di prestazione di natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente e contestualmente di reddito di pensione.
L’INPS ricorda poi che il bonus o l’ulteriore detrazione sono riconosciuti dai sostituti d’imposta in via automatica (senza quindi alcuna domanda da parte dell’interessato), all’atto dell’erogazione delle retribuzioni o delle prestazioni sostitutive di reddito di lavoro dipendente; i sostituti dovranno inoltre verificare in sede di conguaglio la spettanza delle misure agevolative. Qualora in sede di conguaglio i benefici risultino non spettanti, i sostituti d’imposta devono provvedere al recupero del relativo importo e, nel caso in cui l’importo non spettante risulti superiore a 60 euro, il recupero deve essere effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione o prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Il lavoratore ha comunque la facoltà di rinunciare all’erogazione del bonus o dell’ulteriore detrazione all’atto del pagamento della retribuzione o delle prestazioni sostitutive. A tal fine, l’INPS sta implementando una procedura di rinuncia al bonus e all’ulteriore detrazione nella “Piattaforma Fiscale” (il cui rilascio sarà reso noto con apposito messaggio).
Il bonus e l’ulteriore detrazione saranno erogati a partire dalla mensilità di ottobre 2026; con tale mensilità verrà corrisposto anche il bonus maturato dal 1° gennaio 2026, mentre per l’ulteriore detrazione tali somme sono definite in sede di conguaglio fiscale di fine anno.
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