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Sabato, 1 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Al via da oggi le stabilizzazioni incentivate

Fino al 31 dicembre è possibile trasformare a tempo indeterminato i rapporti con under 35 beneficiando di uno sgravio contributivo

/ Luca MAMONE

Sabato, 1 agosto 2026

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L’art. 4 del DL 62/2026 ha introdotto un’agevolazione contributiva destinata ai datori di lavoro privati che trasformano a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a termine.
Nel dettaglio, l’incentivo consiste in un esonero contributivo riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, collegato a ciascun lavoratore under 35 stabilizzato e concesso nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L’incentivo viene riconosciuto esclusivamente per le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in part time, di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi ed effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026.
Le trasformazioni in questione devono riguardare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026.

Con la circ. n. 72/2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’accesso all’incentivo in questione, mentre con il messaggio n. 2518/2026 sono state illustrate le modalità di gestione del beneficio nel flusso UniEmens.

Operativamente, la domanda di riconoscimento della misura può dunque essere inoltrata sia per le trasformazioni dei rapporti di lavoro già effettuate a decorrere dalla data di oggi, 1° agosto 2026, sia per quelle non ancora avvenute.
Nell’occasione, il datore di lavoro deve avvalersi del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi decreto Lavoro 2026 - Incentivo alla stabilizzazione”.

Nel modulo di istanza dovranno essere indicate le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’impresa e del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- la data di stipula del contratto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare, nonché la tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a part time) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale;
- la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000, con cui si esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento;
- la dichiarazione del datore di lavoro, ai sensi del DPR 445/2000, di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo, così come determinato dall’art. 7 del DL 62/2026.

Una volta ricevuta la domanda telematica, sia per le trasformazioni già effettuate che per quelle non ancora effettuate, l’INPS fornisce, qualora risulti sufficiente capienza di risorse e i controlli abbiano dato esito positivo, un riscontro in merito all’accoglimento dell’istanza.

Nel caso in cui la domanda di riconoscimento dell’esonero sia inviata per una trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcolerà l’ammontare del beneficio spettante, accantonerà preventivamente le risorse e invierà una comunicazione al datore di lavoro tramite PEC o posta elettronica ordinaria, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine di 10 giorni.

Con la citata circ. n. 72/2026, l’Istituto previdenziale ha precisato che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.

Ai fini dell’ammissione alla fruizione della misura di esonero, l’INPS quantificherà quanto può essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro trasformato a tempo indeterminato, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutto il periodo di agevolazione spettante.

Si precisa, infine, che l’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive a partire dal mese della trasformazione del rapporto di lavoro.

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