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FISCO

Dalle Dogane chiarimenti sui nuovi modelli per l’accisa su energia elettrica e gas

La circolare n. 20/2026 fornisce precisazioni per assicurare uniformità applicativa nella compilazione dei quadri dichiarativi e dei relativi allegati

/ Ettore SBANDI e Laura GIALLORETO

Sabato, 1 agosto 2026

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Arrivano chiarimenti rilevanti per gas naturale ed energia elettrica dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli che, con la circolare n. 20/2026, risponde, raccogliendoli in un unico documento, a una serie di quesiti pervenuti a seguito della riforma degli specifici settori d’imposta operata con la Riforma accise 2025 e che vede ora in esecuzione i primi adempimenti per gli operatori, con riferimento sia alla dichiarazione semestrale, sia alle dichiarazioni mensili.
Dopo l’ultimo intervento della circ. n. 9/2026, con documento in esame sono fornite precisazioni volte ad assicurare uniformità applicativa nella compilazione dei quadri dichiarativi e dei relativi allegati, di cui ai nuovi modelli di dichiarazione, resi disponibili alle imprese con le determinazioni direttoriali nn. 217477 e 217479 del 9 aprile 2026.

La circolare è estremamente tecnica e settoriale, ma affronta questioni di diretto interesse per le imprese di settore, sia a livello operativo, sia a livello sistematico.
Il primo tra i casi più interessanti attiene alle ipotesi in cui l’energia elettrica destinata a uso proprio non sia misurata direttamente, ma venga determinata per differenza tra l’energia prodotta e quella ceduta. Al riguardo, l’Agenzia precisa che, nei casi in cui il dato di misura sia determinato per differenza e non mediante rilevazione diretta, non è necessario compilare il campo relativo alla matricola del contatore. Parimenti, non saranno valorizzati i campi relativi alla lettura iniziale, alla lettura finale e alla costante di lettura.
Per le officine di produzione da fonti rinnovabili per uso proprio esente, invece, in correzione del precedente indirizzo, il quadro L non deve essere compilato.
Per l’immissione di eccedenze in rete, inoltre, si precisa come queste non siano rilevanti a qualificare l’officina che, se vende ai consumatori finali, in disparte il tema delle dette eccedenze (quadro G), resta primariamente soggetto obbligato ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUA, analoga sorte destinata ai SEU (Sistemi efficienti di utenza), anche essi qualificati come venditori o, al più, come venditori/consumatori, se usano in parte l’energia prodotta.

Quanto al gas, sono anzitutto affrontate le posizioni degli estrattori, che se utilizzano in proprio una parte di prodotto devono provvedere a indicare distintamente i quantitativi di gas naturale utilizzati, specificando il “codice uso” pertinente in relazione all’impiego cui sono destinati e valorizzando opportunamente la colonna “usi propri” (quadro G).
Quanto al campo “imposta versata” nei quadri O e P relativi alle (discusse) addizionali regionali ancora in vigore, il modello dichiarativo deve essere compilato secondo un criterio di competenza, in coerenza con le modalità previste per il quadro L. In altre parole, devono essere indicati i versamenti effettuati con riferimento all’imposta dovuta sui consumi del mese precedente ed esclusi dal predetto campo gli eventuali versamenti relativi a conguaglio a debito, in quanto non riconducibili all’imposta dovuta per il periodo oggetto della dichiarazione semestrale.

Infine, per entrambi i settori d’imposta, è rilevante una precisazione sull’uso dei crediti all’interno del semestre. In merito alla possibilità di impiegare un credito derivante dall’eventuale fatturazione all’interno di un mese di sole rettifiche negative, a scomputo del debito del versamento relativo al mese successivo, la circolare conferma che l’uso o il rimborso dei crediti è previsto dal Testo unico solo successivamente alla presentazione della dichiarazione di consumo. Dunque, prima di poter scomputare dai successivi versamenti dovuti eventuali somme versate in più in un mese, è necessario attendere la liquidazione dell’imposta dovuta nell’intero semestre, a seguito della presentazione della dichiarazione semestrale. Non è quindi ammessa una compensazione tra mesi all’interno del semestre.

Sugli usi promiscui, uno dei grandi temi connessi agli impieghi e ai relativi trattamenti di imposta, spesso critici, è che devono trovare rendiconto negli allegati della dichiarazione 1 e 2. Eppure, si deve notare che l’allegato 1 è destinato a contenere i dati relativi alle forniture alle quali è applicabile una singola destinazione d’uso per ciascun POD o PDR: per l’energia elettrica, esso riguarda l’elenco delle utenze in luoghi diversi dalle abitazioni, riferite a usi esenti, agevolati o non sottoposti, mentre per il gas naturale riporta l’elenco dei clienti con forniture per usi non domestici, esenti e non sottoposti. L’allegato 2 è invece relativo agli usi promiscui, ossia ai casi in cui a un medesimo POD o PDR siano associate diverse destinazioni d’uso e le quantità da attribuire alle singole destinazioni siano determinate conformemente alle norme e alle prassi applicabili.

Da un punto di vista pratico, la circolare precisa infine che le attribuzioni dei profili autorizzativi necessari per la sottoscrizione e l’invio delle dichiarazioni già autorizzate per le dichiarazioni annuali di consumo rimangono valide per le dichiarazioni semestrali e non occorre presentare ulteriori richieste se i delegati rimangono invariati.

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