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LAVORO & PREVIDENZA

Sale il tasso di interesse su dilazione e differimento contributivo

Da oggi la riduzione delle sanzioni sarà applicata sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali pari al 2,40%

/ Federico ANDREOZZI

Mercoledì, 17 giugno 2026

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La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria dell’11 giugno 2026, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, a decorrere da oggi, 17 giugno 2026, è pari al 2,40%.

L’INPS, con la circolare n. 64 di ieri, 16 giugno 2026, ha illustrato gli effetti che tale variazione ha sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili ex art. 116 comma 8 lett. a) e lett. b) della L. 388/2000.

In prima battuta, l’INPS ha evidenziato che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili di cui all’art. 2 commi 11 e 11-bis del DL 338/89 è pari al tasso del 4,40% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a partire dal 17 giugno 2026. I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del precedente tasso di interesse non subiranno modificazioni. Inoltre, sempre a decorrere dalla stessa data, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 4,40% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento, il nuovo tasso troverà applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026.

Con riguardo al profilo delle sanzioni civili occorre distinguere più ipotesi.
In particolare, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ex art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti). Se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,40% in ragione d’anno.

Nei casi di evasione di cui all’art. 116 comma 8 lett. b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In merito, si segnala che:
- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al 7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
- se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 9,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 7,5 punti).

Per le ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa (art. 116 comma 10 della L. 388/2000), le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c.

Infine, l’INPS si è soffermato sul regime delle sanzioni ridotte applicabile nell’ambito delle procedure concorsuali. In particolare, le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116 comma 8 lett. a), dovranno essere calcolate nella misura dell’ex TUR.

Nell’ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. L’istituto ha evidenziato, inoltre, che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e, pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.

Ciò premesso, considerato che, per effetto della decisione della Bce, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) risulta superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2026 (1,60% in ragione d’anno), a decorrere dal 17 giugno 2026 la riduzione delle sanzioni troverà applicazione sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,40%.

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