Niente detrazione della «Capital Tax» assolta in Svizzera dall’imposta CFC
Con la risposta a interpello n. 70, pubblicata ieri, l’Agenzia ha escluso la possibilità di detrarre la “Capital Tax” assolta in Svizzera dall’imposta dovuta da un soggetto residente che applica il regime CFC ex art. 167 del TUIR.
In primo luogo, si osserva che l’art. 167 comma 8 del TUIR rinvia al disposto dell’art. 165 del TUIR per individuare le modalità e i limiti entro i quali portare in detrazione dall’IRES dovuta in Italia in relazione al reddito della CFC imputato per trasparenza le imposte assolte all’estero dalla medesima CFC.
Sulla base di quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5 marzo 2015 n. 9, l’accreditamento dell’imposta estera si fonda sullo scomputo di imposte dello stesso tipo, un presupposto che viene considerato inscindibilmente correlato alla condizione necessaria che, per poter beneficiare del credito d’imposta ex art. 165 del TUIR, i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente (c.d. principio di inclusione).
Ne consegue che l’operatività di tale disciplina risulta necessariamente limitata:
- alle imposte estere sul reddito rientranti nell’oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia;
- alle altre imposte o agli altri tributi esteri, non oggetto di una Convenzione, che alla luce di un’analisi in merito alla propria struttura evidenzino le caratteristiche di un’imposta sul reddito.
Tuttavia, la Capital Tax del caso di specie si applica sul patrimonio netto delle società svizzere in base ai rispettivi bilanci di esercizio. Pertanto, si ritiene che la medesima non possa rientrare nella categoria delle imposte sul reddito menzionate dalla Convenzione Italia-Svizzera, né presenta elementi tali da poterla equiparare ad “altre imposte o agli altri tributi esteri sul reddito”.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941