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Non applicabile al custode giudiziario la decadenza per le domande di indennità degli altri ausiliari

/ REDAZIONE

Mercoledì, 29 aprile 2026

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11417 pubblicata il 27 aprile 2026, si sono pronunciate sulla questione, posta dall’ordinanza interlocutoria n. 15046/2025, dell’applicabilità alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario del termine di decadenza (pari a cento giorni dal compimento delle operazioni) sancito dall’art. 71 comma 2 del DPR 115/2002 (c.d. “Testo unico spese di giustizia”) in relazione alla domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato.

Il quesito sopra prospettato è stato risolto dalla Suprema Corte in senso negativo, con l’enunciazione del principio di diritto secondo cui “il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71 comma 2 del DPR 115/2002, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.”.

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