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LAVORO & PREVIDENZA

Ispettorato del Lavoro libero dai vincoli della certificazione

Per la Cassazione la certificazione non produce effetti nei confronti delle autorità preposte ai controlli

/ Mario PAGANO

Mercoledì, 29 aprile 2026

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Una certificazione siglata da una commissione non abilitata è tamquam non esset per un organo ispettivo.
È quanto chiarito dalla Cassazione che, con la sentenza n. 11276/2026, ha fissato sul punto rilevanti principi di diritto, destinati a lasciare il segno nei rapporti tra attività ispettiva e contratti certificati ai sensi degli artt. 75 ss. del DLgs. 276/2003. Orientamenti che in parte, come si vedrà di seguito, sembrano lasciare ampio spazio alle attività di controllo, decisamente meno vincolate rispetto a quanto paventato, in modo opportunamente prudente, dallo stesso Ispettorato nazionale del Lavoro (INL).

Il valore aggiunto della certificazione è dato dall’effetto preclusivo previsto dall’art. 79 del DLgs. 276/2003, secondo il quale gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi del successivo art. 80.
Tale ultima disposizione prevede la possibilità di contestare l’atto di certificazione dinanzi al giudice ordinario per erronea qualificazione del contratto oppure per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato possono impugnare l’atto di certificazione anche per vizi del consenso. Per violazione del procedimento o per eccesso di potere è, poi, sempre esperibile l’azione avanti al TAR nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto.

In ragione di tali vincoli, l’INL, già con la circolare n. 4/2018 (poi ripresa dalla nota n. 1981/2020), ha cercato di fissare un primo punto fermo. Secondo l’Ispettorato, l’effetto preclusivo dell’art. 79 non si produce se la certificazione proviene da soggetti totalmente privi dei requisiti per svolgere tale attività, come nel caso in cui la commissione sia istituita presso un Ente bilaterale costituito da organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.

Diversamente, in presenza di contratti legittimamente certificati, secondo quanto spiegato dalla successiva circolare n. 9/2018, è necessario coordinare l’accertamento ispettivo e la contestazione delle violazioni, sospendendone gli effetti nell’ipotesi in cui la certificazione risulti antecedente. A ciò aggiungendo, in tale ultimo caso, la necessità di esperire le eventuali azioni di contestazione avanti all’autorità giudiziaria, con l’avvio del preventivo tentativo di conciliazione, avanti alla stessa commissione, ovvero dinanzi al TAR.

La Cassazione, tuttavia, supera tale impostazione.
Innanzitutto – aspetto che conta più di ogni altro tra quelli presi in esame nella pronuncia in commento – secondo la Corte l’INL, coinvolto nel caso di specie per l’accertamento di un appalto illecito e relative contestazioni, certificato da una commissione priva dei requisiti di legge, non rientra tra i soggetti terzi, vincolati dall’atto di certificazione e dalla necessaria impugnativa prevista dall’art. 80 e, conseguentemente, men che meno obbligato a esperire, prima di qualsiasi atto sanzionatorio, il tentativo di conciliazione.

Del resto, la Cassazione, in modo quanto mai lapidario, ha affermato che “non si vede cosa un’autorità pubblica, deputata all’accertamento di violazioni di natura amministrativa in un campo specifico e all’irrogazione delle relative sanzioni, quale una Direzione Territoriale del Lavoro [oggi Ispettorato, ndr], possa tentare di «conciliare» innanzi alla stessa «commissione di certificazione»”.

Muovendo da precedenti in materia tributaria, la sentenza enfatizza tale orientamento, escludendo in modo categorico che le certificazioni dei contratti di lavoro siano munite, senza eccezioni, di efficacia giuridica incontestabile, prima, per le autorità pubbliche titolari di poteri di accertamento e di imposizione fiscale o sanzionatorio e, poi, per il giudice chiamato a decidere controversie non “in materia di lavoro”, bensì relative ad atti di dette autorità pubbliche, quale è l’ordinanza-ingiunzione, oggetto d’opposizione nel caso di specie.

Chiarito ciò, la Cassazione aggiunge inoltre che, tra i vizi del procedimento da far valere dinnanzi al TAR, non rientra la questione di irregolare composizione dell’organo di certificazione, fattispecie logicamente e giuridicamente anteriore, nonché presupposto rispetto al corretto svolgersi del procedimento di certificazione.
Pertanto, anche sotto quest’ultimo profilo, l’INL ben poteva autonomamente accertare tale aspetto pregiudiziale, senza adire alcun giudice ordinario o amministrativo, ed esercitare il proprio potere sanzionatorio prescindendo da una certificazione risultata aliena dallo schema legale in cui essa potrebbe rivestire l’efficacia giuridica di cui al citato art. 79.

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