Tutela processuale rafforzata per i soggetti danneggiati dall’uso dell’IA
Lo schema di decreto in materia mette in campo anche un’azione risarcitoria diretta contro l’assicurazione del danneggiante
Uno dei due schemi di decreti legislativi in materia di intelligenza artificiale approvati dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, il 10 giugno 2026, contiene un insieme di disposizioni di stampo processualcivilistico animate dall’intento di apprestare una tutela processuale rafforzata ai soggetti che agiscono per il risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di IA. Gli strumenti processuali pensati dal DLgs. per assolvere alla suddetta finalità sono diversi a seconda che si faccia riferimento a un giudizio introdotto da un’azione risarcitoria, contrattuale o extracontrattuale, per i danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, ovvero derivanti dalla violazione di obblighi derivanti dal Regolamento Ue 2024/1689 (c.d. “AI Act”).
In particolare, per i danni cagionati dall’uso dell’IA, lo schema di decreto si propone di agevolare l’asserito danneggiato nella ricerca delle prove poste a fondamento delle proprie pretese, legittimandolo a richiedere al giudice l’emanazione di un ordine di esibizione degli elementi di prova “specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale” nei confronti della controparte o del terzo che ne dispone. L’accoglimento dell’istanza è, però, subordinato a una positiva valutazione circa la verosimile fondatezza della domanda risarcitoria (anche sotto il profilo della sussistenza del nesso causale tra il risultato prodotto dall’IA e il danno lamentato) sulla base degli elementi e dei fatti allegati dal richiedente. In ogni caso, l’ordine di esibizione deve essere proporzionato rispetto alla domanda e conciliato con le eventuali esigenze di tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate delle parti coinvolte.
Quanto alla concreta individuazione degli elementi di prova che possono formare oggetto dell’ordine di esibizione, si afferma espressamente che tra questi rientrano: i registri di cui all’art. 12 del Regolamento Ue 2024/1689, in base al quale i sistemi di IA “ad alto rischio” devono consentire la registrazione automatica di “eventi” e “dati” (ad esempio, la registrazione del periodo di ciascun utilizzo del sistema, la banca dati di riferimento utilizzata dal sistema per verificare i dati di input, i dati di input per i quali la ricerca ha portato a una corrispondenza); la documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi di cui all’art. 9 del medesimo regolamento; le informazioni pertinenti contenute nella documentazione tecnica di cui al successivo art. 11; le informazioni relative ai parametri e alle modalità di supervisione umana di cui all’art. 14 dello stesso regolamento.
Rispetto agli elementi di prova sopra indicati, si stabilisce che l’inadempimento, anche solo parziale, dell’ordine di esibizione senza giustificato motivo imputabile alla parte (vale a dire al convenuto) fa sì che il giudice debba ritenere come ammessi (e, quindi, pacifici e non contestati) i fatti allegati dall’istante. Invece, anche a riprova del carattere esemplificativo e non tassativo degli elementi di prova specificamente individuati dall’apposita disposizione, per ogni altro documento pertinente la mancata esibizione ingiustificata produce ai danni della parte destinataria dell’ordine una conseguenza sanzionatoria più lieve, consistente nella possibilità per l’autorità giudiziaria di desumere da tale condotta “argomenti di prova” ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Le suddette prescrizioni hanno un ambito di applicazione limitato all’ipotesi in cui il soggetto destinatario dell’ordine di esibizione sia direttamente la parte convenuta in giudizio per il risarcimento del danno. Per il diverso caso in cui l’ordine di esibizione di qualsivoglia elemento di prova pertinente sia rivolto al terzo e rimanga inadempiuto, anche solo parzialmente, senza giustificato motivo, lo schema di decreto prevede la condanna del terzo a una pena pecuniaria da un minimo di 250 a un massimo di 1.500 euro.
Venendo alle azioni di risarcimento del danno, contrattuale ed extracontrattuale, fondate sulla violazione di uno o più obblighi previsti dell’AI Act, si rileva che rispetto a questa fattispecie la tutela processuale rafforzata del danneggiato si manifesta sul piano della distribuzione degli oneri probatori, e segnatamente attraverso l’introduzione di una presunzione relativa (ossia superabile con la prova contraria) del nesso di causalità tra l’inosservanza delle suddette prescrizioni e il danno.
Lo schema di decreto include anche disposizioni comuni a tutte le azioni risarcitorie esaminate sinora, tra cui la possibilità per il danneggiato “consumatore” di adire, in alternativa al giudice territorialmente competente secondo le regole processuali ordinarie, quello del luogo in cui risiede o è domiciliato. Al danneggiato è data, inoltre, un’azione di risarcimento diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del danneggiante, potendo a tal fine richiedere a quest’ultimo i dati dell’eventuale contratto di assicurazione stipulato. L’omessa o incompleta comunicazione dei dati da parte del danneggiante potrà essere valutata dal giudice come argomento di prova ex art. 116 c.p.c.
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