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Venerdì, 31 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Cessione dell’unica azienda della srl inefficace senza la delibera dei soci

L’operazione configura una modifica sostanziale dell’oggetto sociale

/ Monica VALINOTTI

Venerdì, 31 luglio 2026

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La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 24244, pubblicata ieri, si è pronunciata con riguardo all’annosa questione delle conseguenze della cessione dell’unica azienda di una srl da parte dell’amministratore, in assenza di una preventiva delibera dei soci.
Nel caso di specie, l’amministratore di una srl avente per oggetto sociale l’attività di gestione di stabilimenti balneari, bar, ristoranti, sale da ballo e simili, aveva ceduto l’unica azienda “operativa” della società, costituita da uno stabilimento balneare, a un’altra società, che, a sua volta, l’aveva successivamente alienata a un terzo soggetto.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Torino, la quale:
- ha ravvisato nell’operazione una modifica sostanziale dell’oggetto sociale, che, ai sensi dell’art. 2479 comma 2 n. 5 c.c., avrebbe richiesto una decisione dei soci;
- ha sancito l’inefficacia del contratto di cessione nei confronti della società per difetto del potere rappresentativo dell’amministratore;
- ha ritenuto che l’inefficacia fosse opponibile anche al terzo (successivo) acquirente.

I giudici di legittimità hanno in primo luogo sottolineato come tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, la cui decisione è riservata alla competenza dei soci ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c., rientri anche la cessione dell’intera azienda che determini la trasformazione dell’attività di impresa da produttiva a finanziaria.

Secondo la Cassazione, inoltre, la disposizione in questione ha natura imperativa e da essa discende che la valutazione di convenienza dell’operazione è riservata per legge ai soci e non può essere assunta in loro vece dall’organo amministrativo. In altri termini, la norma pone un limite legale alla competenza dell’amministratore, riservando ai soci le decisioni che incidono in modo radicale sulla struttura e sulla funzione della società, con la conseguenza che, senza una decisione dei soci, l’amministratore è “strutturalmente privo del potere di rappresentare la società in quel negozio”.
Di qui l’inefficacia dell’atto per carenza di potere rappresentativo dell’amministratore.

L’atto di cessione concluso senza l’autorizzazione dei soci, poi, sarebbe inefficace anche nei confronti del terzo acquirente, a nulla rilevando che la domanda giudiziale avente a oggetto l’invalidità della prima cessione non sia stata iscritta nel Registro delle imprese. Sul punto, l’ordinanza in commento sottolinea come il nostro ordinamento non preveda l’iscrivibilità di tali domande nel Registro delle imprese, in quanto il sistema pubblicitario delle imprese conosce solo le ipotesi di iscrizione che riguardano gli atti di trasferimento o godimento dell’azienda e non anche le domande giudiziali che li contestano. Non sembrerebbero sussistere, inoltre, ragioni dirimenti per sostenere l’applicabilità analogica alla cessione d’azienda della disciplina della trascrizione immobiliare e del relativo effetto prenotativo. E ciò in quanto l’azienda è un’universalità di beni mobili, esclusa dal regime della trascrizione previsto per gli immobili.

Alla luce di ciò, la Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici di merito, secondo i quali l’inefficacia originaria del contratto di cessione aveva compromesso anche il successivo acquisto da parte del terzo acquirente, indipendentemente dall’elemento soggettivo e dall’esistenza di formalità pubblicitarie (pur avendo la Corte d’Appello escluso anche la buona fede, affermando che l’assenza della preventiva delibera dei soci con riguardo alla prima cessione avrebbe potuto essere facilmente rilevata dal successivo acquirente).

L’ordinanza in commento interviene in un panorama giurisprudenziale quanto mai frammentato e discorde.
Se, da un lato, la giurisprudenza di merito prevalente riconduce la cessione dell’unica azienda, idonea a trasformare l’attività della società da operativa a finanziaria, a una modifica sostanziale dell’oggetto sociale, dall’altro lato non v’è uniformità di vedute sulle conseguenze della cessione conclusa in mancanza dell’autorizzazione dei soci.

Secondo una prima ricostruzione, la violazione dell’art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. non comporterebbe un impatto sui terzi, dovendosi applicare anche agli atti compiuti senza la necessaria autorizzazione dei soci la disciplina prevista per gli atti ultra vires dall’art. 2475-bis c.c., ai sensi del quale le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina non sono opponibili ai terzi, ancorché pubblicate.

Un secondo orientamento, invece, riconoscendo natura imperativa alla disposizione in questione, sostiene l’invalidità dell’atto compiuto dall’amministratore con “abuso di rappresentanza” – superando, cioè, i limiti legali del potere di rappresentanza – con conseguente opponibilità ai terzi di tale invalidità.

La Corte di Cassazione sembra ora aderire a quest’ultima tesi, riconoscendo la natura imperativa dell’art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. e l’inefficacia – opponibile anche ai terzi – del contratto di cessione di azienda concluso dall’amministratore in sua violazione.

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