Niente IVA se il contributo finanzia un servizio rivolto a una collettività
La Cassazione applica la giurisprudenza Ue e nega l’inclusione delle somme nella base imponibile IVA
Nell’ordinanza n. 16741, depositata lo scorso 28 maggio, la Cassazione si è pronunciata sul trattamento IVA dei contributi versati a una società che gestiva il servizio di trasporto pubblico locale. Lo stesso profilo è stato esaminato anche nelle analoghe ordinanze nn. 16175, 15803, 15796 e 15186 pubblicate sempre nel maggio del 2026.
La questione controversa riguarda la qualificabilità o meno dei contributi come integrazione del corrispettivo da assoggettare a imposta. Occorre considerare, infatti, che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi “è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, (…), aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti” (art. 13 comma 1 del DPR 633/72). A questo fine, la Corte di Cassazione ha ribadito che assume rilievo la funzione del contributo, ossia se lo stesso è direttamente connesso con il prezzo della cessione di beni o della prestazione di servizi. È ininfluente, invece, che i rapporti fra la società di trasporti e l’ente pubblico finanziatore siano riconducibili a un contratto di servizio.
Per risolvere la controversia, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio di diritto enunciato, da ultimo, nella precedente sentenza n. 6969/2026 (si veda “Il prezzo ridotto del servizio non rende sempre imponibile IVA il contributo pubblico” del 25 marzo 2026).
Affinché una sovvenzione possa collegarsi al prezzo, corrisposto dai fruitori della prestazione, è necessario che la stessa incida sul corrispettivo integrale o parziale dell’operazione, così da permettere al beneficiario della sovvenzione di praticare un prezzo inferiore a quello altrimenti applicabile in assenza di quest’ultima. Tuttavia, la sola circostanza che un finanziamento pubblico possa influire sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi prestati dal soggetto che riceve la somma non basta sempre a rendere quest’ultima imponibile IVA. Infatti, il nesso fra la sovvenzione e il prezzo si considera interrotto quando i servizi resi sono indirizzati a una collettività, ossia a ogni potenziale fruitore, senza che le persone possano essere chiaramente identificate, in questo caso dovendosi calcolare la compensazione senza tenere conto dell’identità e del numero degli utenti del servizio fornito.
In sintesi, dalla riduzione del costo per l’impresa sovvenzionata e del prezzo per gli utenti del servizio non deriva, necessariamente, che al contributo si debba attribuire natura di sovvenzione integrante il corrispettivo dovuto al soggetto passivo e su cui calcolare l’IVA.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione risulta allineata ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella sentenza resa sulla causa C-615/23. Quest’ultima riguardava una società polacca intenzionata a stipulare un contratto, relativo al servizio di trasporto pubblico, con un ente locale. Il prezzo dei biglietti era fissato da quest’ultimo soggetto e non risultava sufficiente a coprire i costi per l’attività. Pertanto, era previsto che l’ente locale pagasse alla società una somma di denaro, a titolo di compensazione delle perdite subite.
I giudici unionali hanno osservato che la base imponibile IVA delle operazioni “comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni” (art. 73 della direttiva 2006/112/Ce).
In particolare, affinché sussista una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo dell’operazione:
- la sovvenzione deve essere versata specificatamente all’operatore sovvenzionato, in modo che quest’ultimo fornisca un bene o presti un servizio determinato;
- il prezzo a carico dell’acquirente deve essere fissato in modo da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione riconosciuta al cedente o prestatore;
- il corrispettivo rappresentato dalla sovvenzione deve essere quantomeno determinabile.
Anche nell’ordinanza n. 21019/2026, la Corte di Cassazione ha considerato determinante la funzione del contributo e, in particolare, l’assenza di diretta connessione con il prezzo dell’operazione. Nel caso di specie, si trattava di contributi pubblici erogati a un consorzio concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana, previa realizzazione di un impianto di metanodotto.
In tale pronuncia, è stato osservato che il contributo non determina un beneficio per il Comune, considerato che lo stesso è volto a favorire la collettività degli abitanti della zona che potranno fruire del servizio di trasporto del gas. Non risulta, infatti, che la contribuzione sia stata determinata in base al numero (ed, eventualmente, all’identità) degli utenti del servizio fornito o dell’estensione della rete realizzata. Pertanto, il beneficio riguarda una pluralità indeterminata di soggetti e questo esclude che possa costituire parte del corrispettivo per l’opera e l’attività fornite.
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