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IMPRESA

Possibile distrarre anche beni obsoleti

La Cassazione ribadisce come anche questi beni possano costituire garanzia per i creditori sociali

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 15 giugno 2026

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La Cassazione, nella sentenza n. 20129/2026, ha stabilito che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42, oggi, in relazione alla liquidazione giudiziale, artt. 322 comma 1 lett. a) e 329 comma 1 del DLgs. 14/2019) anche la dismissione di beni strumentali obsoleti se distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è comunque idonea a costituire garanzia per i creditori.

Ai fini dell’integrazione del reato in questione non occorre un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che chi agisce abbia cagionato il depauperamento dell’impresa destinandone le risorse a impieghi estranei alla sua attività.
I fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta risalga a un tempo in cui l’impresa non versava in condizioni di insolvenza.
Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è, infatti, un reato di mera condotta e di pericolo concreto. Per la sua integrazione è sufficiente che l’atto posto in essere sia in concreto idoneo a esporre a pericolo la garanzia patrimoniale funzionale al soddisfacimento delle ragioni creditorie, mentre non occorre che da esso derivi effettivamente il pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie, non trattandosi, appunto, di reato di evento di pericolo.

È sufficiente che la condotta, nel momento in cui è posta in essere, appaia in concreto pericolosa per gli interessi creditori in quanto idonea a incidere, diminuendola, sulla garanzia patrimoniale alla cui tutela mira la norma incriminatrice.
Non è, invece, necessario che la garanzia patrimoniale che residua a seguito della condotta criminosa non sia più sufficiente a soddisfare i creditori, non rilevando, trattandosi di reato di condotta e non di evento, che siano effettivamente frustrate le ragioni dei creditori.
Di conseguenza, osserva la Suprema Corte, anche la sottrazione di un singolo bene del patrimonio, ove si presenti come condotta che incida in modo sensibile sulla garanzia patrimoniale, intaccandola, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale risultando potenzialmente pericolosa per le ragioni creditorie.

Diversamente ragionando si giungerebbe alla conclusione che solo quell’atto che renda il patrimonio non più sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie sarebbe integrativo della fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ma la tutela anticipatoria che il legislatore ha inteso predisporre impone di fermarsi alla valutazione della concreta pericolosità della singola condotta. Ciò nell’ottica del perseguimento di una tutela rafforzata delle ragioni dei creditori sociali che, per essere tale, non deve implicare – alla luce dell’indicata ratio – la loro frustrazione.

E allora, la funzione marcatamente preventiva che connota la disciplina penale fallimentare – e che si presenta particolarmente evidente nella fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale – esclude che si debba attendere la verificazione del pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie o addirittura pretendere la verificazione effettiva di tale frustrazione una volta intervenuto il fallimento.
Ciò che rileva è piuttosto che l’atto, rispetto al futuro fallimento, si ponga come una minaccia concreta per le ragioni creditorie che trovano la loro principale fonte di tutela nell’intangibilità del patrimonio del debitore, che il legislatore ha inteso preservare con rigore rispetto a un futuro fallimento. Non occorre, invece, l’evento di pericolo, la cui realizzazione equivale, già in termini di prognosi rispetto al fallimento, alla vanificazione totale o parziale delle ragioni creditorie.

Si ribadisce, inoltre, come l’atto di depauperamento potrebbe essere realizzato in qualsiasi tempo e non necessariamente in prossimità della dichiarazione di fallimento. Tuttavia, in presenza di un notevole intervallo temporale tra la condotta distrattiva e lo stato di insolvenza (circostanza non reputata ravvisabile in caso di condotte distrattive poste in essere tre/quattro anni prima della dichiarazione di fallimento), si impone una verifica particolarmente rigorosa in ordine all’attitudine dell’atto dispositivo a porre realmente in pericolo il patrimonio societario.
Vale a dire che, quanto maggiore risulti il lasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza, tanto più rigorosa deve essere la verifica non solo dell’attitudine della condotta a determinare l’esposizione a pericolo del patrimonio societario, ma anche della sussistenza del dolo richiesto.

A tal riguardo si ricorda che l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

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