Prestazioni socio-assistenziali esenti IVA anche in subappalto
La presenza di una convenzione che garantisce un controllo pubblico conferma la finalità sociale dei servizi
Con l’ordinanza n. 11251/2026, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’applicabilità del regime di esenzione IVA per le prestazioni di vitto e alloggio rese nei confronti di una cooperativa sociale che gestisce strutture assistenziali nel settore dell’accoglienza.
Il riconoscimento del regime di esenzione, ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 21 del DPR 633/72, deriva dal fatto che le prestazioni rese, nel caso di specie, si inseriscono in una convenzione con un ente pubblico e, per questa ragione, sono presidiate da un sistema di rendicontazione e controllo (verifiche, obblighi informativi, nulla-osta ai pagamenti) che ne qualifica la finalità sociale e l’effettivo svolgimento.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda l’applicabilità del regime di esenzione IVA per prestazioni di alloggio e fornitura di pasti che, in forza di un rapporto di subappalto, venivano rese nei confronti di una cooperativa sociale.
Alla cooperativa era stata, infatti, contestata l’omessa regolarizzazione, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, delle fatture passive emesse dai subfornitori in regime di esenzione.
Secondo i verificatori, le prestazioni ricevute dalle cooperative sociali non avrebbero potuto beneficiare della norma esentativa di cui all’art. 10 comma 1 n. 21 del DPR 633/72 riferita alle “prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (...), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.
La Cassazione mette in luce il carattere oggettivo della disposizione che regola l’esenzione per i servizi socio-assistenziali, tra cui quelli di accoglienza, nei confronti di soggetti svantaggiati. Richiamando la giurisprudenza unionale, la Corte ribadisce che l’art. 10 comma 1 n. 21 in parola non può essere condizionato dalla natura soggettiva del prestatore.
Non è, quindi, di per sé ostativa al regime di esenzione IVA la veste societaria o commerciale dell’ente erogatore, laddove, sul piano meramente oggettivo l’attività svolta sia “effettivamente riconducibile alla funzione sociale tutelata”. È la “funzionalità in concreto delle prestazioni a determinare l’accesso al regime di favore”, secondo un criterio sostanzialistico che la giurisprudenza nazionale e unionale ha ripetutamente ammesso (cfr. Cass. n. 22963/2021 e Corte di Giustizia, cause C-144/00, C-498/03, C-174/11).
Con ulteriori pronunce, si è anche stabilito che il regime di esenzione non contempla, per i soggetti diversi dagli enti pubblici, “un divieto di lucro normativamente imposto”, dovendo invece essere valorizzato “il carattere sociale dell’attività svolta e la sua concreta gestione in un perimetro di interesse pubblico” (cfr. Cass. n. 22963/2021 e Corte di Giustizia, causa C-498/03).
Nel caso di specie, guardando alle caratteristiche oggettive delle prestazioni (di alloggio e vitto) rese dai subappaltatori, emerge che le medesime dipendono dalla stipula di convenzioni con un ente pubblico (nel caso di specie, la Prefettura) e, in quanto tali, sono contraddistinte da un sistema di rendicontazione e di controllo che attesta la finalità sociale e l’effettiva esecuzione delle stesse.
Sul piano sostanziale, dunque, la Cassazione ne afferma la riconducibilità alle operazioni esenti di cui all’art. 10 comma 1 n. 21 in argomento, in ragione del “tipo di attività” svolta, nonché della “destinazione dei servizi” e del “regime di controllo pubblico”.
La Corte, ulteriormente, specifica che, nel caso esaminato, la natura del servizio reso trova riscontro nel modello organizzativo delineato nella convenzione, in forza del quale sussiste “una stretta correlazione funzionale tra le prestazioni rese e le esigenze pubblicistiche affidate alla cooperativa”, così che l’intervento dei subappaltatori rientra in un contesto operativo “rigidamente verificato” e conforme alla logica solidaristica che caratterizza il settore dell’accoglienza.
Seppure non costituisca oggetto dell’ordinanza in commento, si rammenta che, tra gli ulteriori elementi richiesti ai fini dell’applicabilità del regime di esenzione per le strutture di accoglienza, ex art. 10 comma 1 n. 21, vi è anche il fatto che le prestazioni rese agli utenti costituiscano, nel loro complesso, un servizio di “gestione globale” della struttura stessa.
Lo si evince da alcune risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate, tra cui le nn. 179/2024 e 240/2020, e dalla consulenza giuridica n. 4/2026.
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