Interessi passivi deducibili se inerenti e congrui
Con la sentenza n. 19140/2026, la Cassazione ha affermato che, anche per i soggetti IRES (es. spa, srl, ecc.) e non solo per quelli IRPEF (es. imprese individuali, sas, snc, ecc.), gli interessi passivi sono deducibili del reddito d’impresa (nei limiti di legge) a condizione che il finanziamento contratto sia funzionale all’attività esercitata.
Infatti, l’inciso “diversi dagli interessi passivi”, contenuto nell’art. 109 comma 5 dello stesso TUIR, non può essere inteso nel senso che si possa prescindere da qualsiasi valutazione di inerenza. Piuttosto, la norma citata intende disancorare la deducibilità degli interessi dalla correlazione ad un particolare costo o ad una specifica gestione, subordinandola invece alla riferibilità degli stessi all’intera attività d’impresa.
Nel giudizio di inerenza, pur non coincidendo con quest’ultima o sostituendosi ad essa, rileva anche l’antieconomità della spesa, che, nel caso degli interessi passivi, può desumersi dalla sproporzione, in alternativa, tra:
- il finanziamento contratto e le dimensioni dell’impresa come risultanti dai dati contabili;
- il finanziamento contratto e le condizioni del mercato.
Quanto all’onere della prova, secondo i giudici di legittimità, il contribuente è tenuto a dimostrare l’inerenza “qualitativa”, vale a dire la compatibilità, la coerenza e la correlazione dell’onere non già ai ricavi, ma all’attività d’impresa in generale.
Incombe, invece, sull’Amministrazione finanziaria la prova dell’antieconomicità, ove questa sia addotta come indizio di assenza di inerenza. La valutazione di tale condizione “implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o in rapporto al mercato”.
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