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La sottrazione fraudolenta si può realizzare con il trasferimento di soldi all’estero

/ REDAZIONE

Martedì, 28 luglio 2026

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La sentenza n. 28470, depositata ieri dalla Cassazione, ha ribadito che la fraudolenza o la simulazione, richieste dall’art. 11 del DLgs. 74/2000 per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, possono essere realizzate anche mediante il trasferimento di soldi all’estero.

Vero è che non ogni atto dispositivo del debitore è attaccabile alla luce di tale disposizione, essendo pur sempre necessario un artificio o inganno.
Tuttavia la possibilità legale di esportare valuta all’estero in certi limiti o di aprire conti correnti all’estero su cui trasferire denaro non esclude che, nello specifico, il trasferimento avvenga proprio per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell’Erario (cfr. Cass. n. 16540/2022).

Nel caso in esame, viene confermata la condanna nei confronti del titolare di un studio professionale esercente l’attività degli studi di ingegneria a cui era stato contestato il compimento di atti fraudolenti sui propri beni idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, incassando i proventi della sua attività lavorativa su un conto estero a sé intestato, così da occultare denaro al fisco e sottrarsi al pagamento di un ingente debito erariale.
Peraltro non rileva il fatto che il conto corrente fosse in un Paese in cui vige un regime di cooperazione fiscale con l’Italia, perché si deve comunque tener conto delle difficoltà operative e procedurali connesse alla esecuzione in uno Stato membro dell’Unione europea.

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