Le soglie di punibilità penali non salvano da responsabilità legate a informazioni del prospetto
La Cassazione, nell’ordinanza n. 24029/2026, in relazione ai profili di responsabilità correlati all’offerta al pubblico di titoli, ha precisato che, ove il prospetto informativo veicoli false comunicazioni sociali, non può attribuirsi valore dirimente al fatto che in sede penale si sia accertato, con riferimento ad esse, il mancato superamento delle soglie di punibilità previste dalla relativa fattispecie incriminatrice.
Il mancato superamento delle soglie quantitative che “marcano” la rilevanza penale del fatto non implica che le falsità non punibili come reati siano prive di incidenza nel processo decisionale dell’investitore e sprovviste, per tale ragione, di un’efficienza causale nel prodursi del danno da questo lamentato in sede civile.
Inoltre, per superare la presunzione del nesso causale tra la decettività del prospetto e il danno occorso, l’emittente è tenuto a dimostrare il carattere limitato o marginale delle inesattezze o delle omissioni recate dal prospetto (oppure, in alternativa, l’esistenza di informazioni, diverse da quelle false o reticenti, capaci di indurre, da sole, alla scelta dell’investitore).
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