AUU per non residenti legato al periodo di effettivo svolgimento dell’attività in Italia
Sono oggetto di verifica, e se necessario, di rilavorazione le mensilità decorrenti dal mese di maggio 2026
L’INPS, con la circolare n. 81/2026, ha illustrato le novità introdotte dall’art. 7-bis del DL 19/2026 (decreto “PNRR”, conv. L. 50/2026) in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, riepilogando al contempo la relativa disciplina.
Le predette novità, in vigore dal 21 aprile scorso, riguardano, in particolare, la rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, dei figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea (nuovo comma 2-bis dell’art. 1 del DLgs. 230/2021), nonché il riconoscimento e l’erogazione della prestazione in favore dei lavoratori cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea non residenti in Italia, in relazione alla durata dell’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale.
Si evidenzia in particolare che per effetto delle modifiche introdotte, l’assegno assume la qualificazione di prestazione familiare ai sensi dell’art. 3 § 1 lett. j) del regolamento Ce 883/2004 e resta, pertanto, assoggettato alle relative regole di coordinamento tra sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri.
In particolare, il richiedente, al momento della presentazione della domanda di AUU e per tutta la durata della prestazione, deve essere congiuntamente in possesso dei requisiti indicati dall’art. 3 comma 1 lett. a), b) e c) del DLgs. 230/2021 come modificato dall’art. 7-bis. Possono dunque accedere all’assegno, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini di altro Stato membro Ue e i loro familiari; in tal caso l’INPS precisa che qualora, per il medesimo periodo e con riguardo ai medesimi figli, sussista il diritto a prestazioni familiari in più Stati membri, lo Stato competente in via prioritaria si individua secondo i criteri stabiliti dall’art. 68 dell’indicato regolamento Ce 883/2004.
Sono poi inclusi tra i potenziali beneficiari anche i cittadini di uno Stato extra Ue in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. L’Istituto specifica che tale requisito temporale è coerente con la disciplina dell’Unione europea che, nell’ambito delle prestazioni familiari, consente agli Stati membri di differenziare il trattamento dei cittadini di Paesi terzi autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo non superiore a sei mesi.
Quanto alla modifica della lett. c) del comma 1 dell’art. 3 – secondo cui il richiedente l’assegno, se non residente e domiciliato in Italia, deve essere titolare di un contratto di lavoro subordinato o esercitare un’attività di lavoro autonomo che comportino l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa vigente – l’INPS chiarisce che in queste ultime ipotesi, quindi per i lavoratori non residenti, il riconoscimento e l’erogazione della prestazione, ove spettante, è commisurato alla durata dell’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale ai sensi del nuovo comma 01 dell’art. 6 del DLgs. 230/2021.
Il diritto all’assegno sussiste limitatamente al periodo in cui risulta integrato il requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa in Italia con conseguente iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria; la relativa erogazione permane per il solo periodo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale. Quanto alla presentazione della domanda, i lavoratori non residenti in Italia devono presentare la domanda con riferimento a ciascun periodo di svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale; la domanda deve essere, in ogni caso, ripresentata annualmente con riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo.
Per i residenti, invece, la prestazione è dovuta per tutto il periodo di durata della residenza in Italia, a prescindere dai giorni di effettiva permanenza sul territorio italiano quando essi non incidono sulla permanenza dei requisiti della residenza.
Nella circolare in esame si specifica, infine, che le domande e le posizioni interessate dall’applicazione delle disposizioni del DLgs. 230/2021 oggetto di modifica sono definite in via provvisoria fino all’adeguamento del servizio di presentazione della domanda alla nuova disciplina e che la prestazione è erogata sulla base dei dati disponibili al momento dell’istruttoria. Le domande e le posizioni possono essere oggetto di verifica e, ove necessario, di rilavorazione a seguito dell’adeguamento del sistema informativo o della presentazione (o dell’aggiornamento) della domanda tramite il nuovo servizio. Sono oggetto di verifica, e ove necessario, di rilavorazione le mensilità decorrenti dal mese di maggio 2026, in quanto successive all’entrata in vigore dell’art. 7-bis del DL 19/2026.
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