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IMPRESA

Sospensione dei pagamenti della cessione del quinto tra le misure protettive

Il datore di lavoro deve versare le trattenute sul conto intestato alla procedura

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Martedì, 28 luglio 2026

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I recenti decreti con i quali il Tribunale di Torino, il 26 maggio 2026 e il 19 giugno 2026, ha dichiarato l’apertura di due procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore con contestuale concessione delle richieste misure protettive, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e ss., 70 comma 1 primo periodo e 70 comma 4 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), nella sua attuale versione risultante dalle modifiche apportate dal DLgs. 136/2024 (decreto correttivo-ter), affrontano una questione di non poco conto nell’ambito delle procedure concorsuali minori dedicate al consumatore sovraindebitato, anche e soprattutto sotto il profilo pratico-operativo, e, dunque, foriero di spunti interessanti per i Gestori della crisi e per tutti gli operatori del settore.
Si tratta dell’individuazione del contenuto delle “misure protettive” concesse dal giudice, sulla scorta di un contestuale duplice meccanismo di judicial stay e di stay on demand, visto il disposto di cui all’art. 70 commi 4 e 5 del CCII.

Al fine di poter al meglio comprendere il nucleo della statuizione contenuta nei due provvedimenti in commento, occorre, preliminarmente, soffermarsi sulle indicazioni e prescrizioni contenutistiche fornite, in linea generale, dall’appena menzionato quadro normativo.
Nel merito, con il decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore emesso ai sensi dell’art. 70 comma 1 primo periodo del CCII, il giudice, su istanza del debitore, può, rispettivamente, disporre, visto il disposto di cui all’art. 70 comma 4 del CCII, le c.d. “misure protettive”, ovverosia: la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano; il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore; nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento; il divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Le misure protettive, prosegue l’art. 70 comma 5 del CCII, sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode; in tale ipotesi il giudice, salvo che l’istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e provvede con decreto.

Non è infrequente che, tra i creditori indicati dal consumatore sovraindebitato nell’elenco di cui all’art. 67 comma 2 lett. a) del CCII, figurino anche istituti di credito o società finanziarie titolari di crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione del consumatore sovraindebitato.
Si tratta di debiti dei quali, ai sensi dell’art. 67 comma 3 del CCII, la proposta può prevedere anche la falcidia o la ristrutturazione.

Nel solco del descritto contesto normativo, si inseriscono i due decreti di apertura della procedura in commento, i quali individuano, quale “ulteriore misura idonea a non alterare la par condicio” e, dunque, quale misura rientrante tra quelle descritte dal legislatore come “le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”, sempre da disporsi secondo il duplice meccanismo del c.d. judicial stay e dello stay on demand ai sensi dell’art. 70 comma 4 del CCII, la “sospensione dei pagamenti della cessione del quinto” (cfr. decreto del 26 maggio 2026) ovvero la “interruzione delle trattenute [volontarie, ndr] sullo stipendio pensione” (cfr. decreto del 19 giugno 2026) del debitore ricorrente.

In entrambe le ipotesi, quale contestuale effetto della giudizialmente disposta (ulteriore) misura protettiva, il giudice manda all’Organismo di composizione della crisi: “[...] di aprire un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all’ordine del giudice”; “di notificare al datore di lavoro/ente erogatore della pensione del ricorrente” il decreto di apertura della procedura e di concessione della misura protettiva e “[...] gli estremi del conto” corrente intestato alla procedura.

La notifica al datore di lavoro e all’ente erogatore della pensione vale affinché questi possano poi provvedere al regolare versamento sul conto corrente intestato alla procedura (anziché su quello indicato dalle società cessionarie o delegatarie) delle trattenute non versate ai creditori.

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