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Martedì, 28 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Legittima la cartella per interessi e sanzioni in pendenza di concordato preventivo

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 28 luglio 2026

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L’apertura della procedura di concordato preventivo non è ostativa all’accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all’irrogazione di sanzioni pecuniarie e accessori maturati fino a tale momento.

Da un lato, infatti, l’accertamento del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, dall’altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo a un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l’assoggettamento dell’impresa a una procedura concorsuale (Cass. nn. 35715/2022, 9440/2019 e 24880/2020).
Inoltre, l’istanza di concordato preventivo ex art. 161 del RD 267/42 non costituisce esimente della condotta, colposa, del mancato o tardivo versamento dell’imposta dovuta (Cass. n. 26951/2023).

Con riferimento agli interessi, invece, si applicano al concordato preventivo, alla data di presentazione della domanda, le norme indicate dall’art. 169 del RD 267/42, tra le quali si annovera l’art. 55 del RD 267/42, che stabilisce come il fallimento sospenda il corso degli interessi convenzionali e legali agli effetti del concorso e fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (salvo quanto disposto dall’art. 54 comma 3).
Per tali crediti, quindi, il decorso degli interessi e l’estensione ai medesimi delle cause di prelazione avviene nei limiti indicati dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. (richiamati dall’art. 54 comma 3 del RD 267/42), intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento (nel caso di specie, la presentazione della domanda di concordato) al pignoramento.

Tale disciplina opera “agli effetti del concorso”, pertanto gli interessi nei confronti del fallito continuano a decorrere anche durante la procedura e potranno essere domandati dopo la chiusura del fallimento se e quando dovesse tornare in bonis, ovvero qualora la procedura non dovesse giungere a buon fine.
La cartella di pagamento notificata in pendenza della procedura di concordato preventivo, di cui agli artt. 160 ss. del RD 267/42, può comprendere, in definitiva, sia gli interessi moratori – che, ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73, iniziano a decorrere in corso di procedura – sia gli aggi di cui all’art. 17 del DLgs. 112/99, sebbene tali crediti restino inopponibili alla procedura concorsuale (Cass. n. 34450/2025).
La notifica della cartella anche per il credito derivante dagli interessi ex art. 20 del DPR 602/73 è, quindi, legittima, ma agli interessi, in sede di concorso, si applica la disciplina di cui all’art. 55 del RD 267/42.

Quanto alla misura delle sanzioni, laddove il termine di pagamento del tributo sia decorso alla data di apertura della procedura concorsuale, gli organi della stessa non possono eccepire l’impossibilità di effettuare il pagamento in ragione della necessità di rispettare le regole del concorso. Le sanzioni dovute sono, infatti, ammesse al passivo con il solo limite che dovranno essere pagate in moneta concorsuale (Cass. n. 27283/2023).
Resta salva la possibilità di effettuare il pagamento di cui all’art. 2 comma 2 del 462/97, beneficiando così della riduzione delle sanzioni, quando, come nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione della sanzione si siano verificati anteriormente all’apertura della procedura.

Sul tema, si registra anche il recente intervento della Cassazione n. 22358/2026, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui la cartella di pagamento notificata ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, in pendenza di concordato preventivo ex artt. 160 ss. del RD 267/42 e che trova fondamento in fatti verificatisi anteriormente all’apertura della procedura, può comprendere sia gli interessi moratori, che sono legittimi ma inopponibili alla procedura e possono pertanto trovare applicazione fuori dal concorso, sia le sanzioni in misura piena, essendo irrilevante la maggiore difficoltà per il debitore (che non può eseguire pagamenti se non con le necessarie autorizzazioni) di ottenerne la riduzione ai sensi e per gli effetti dall’art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97.

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