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FISCO

Collegamento dei POS non obbligatorio per chi emette scontrini manuali

La disciplina riguarda i soggetti «minori» che operano nel settore spettacolistico

/ Corinna COSENTINO

Venerdì, 28 novembre 2025

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Un’associazione che organizza mostre e fiere e che documenta i corrispettivi incassati mediante rilascio di ricevute fiscali prestampate non è obbligata ad assolvere l’obbligo di collegamento tra POS a registratori di cassa previsto a partire dal 1° gennaio 2026. È questo, in sintesi, il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 298 di ieri.
Nel caso specifico, l’associazione rappresentava di essere tenuta a utilizzare il POS, ma riteneva di poter essere esonerata dall’obbligo previsto dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015, che impone, dal prossimo anno, di integrare il processo di certificazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico.

In particolare, la disposizione introdotta dall’art. 1 commi 74 e 77 della L. 207/2024 stabilisce un obbligo di collegamento tra:
- lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici,
- e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati in modo puntuale, e trasmessi in forma aggregata, i dati dei corrispettivi e i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Le modalità e i termini di adempimento dell’obbligo sono stati definiti con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 424470/2025, stabilendo che il collegamento tra gli apparecchi dovrà essere assicurato mediante un abbinamento “logico” tra i dati identificativi degli stessi, da operarsi tramite un servizio web che verrà reso disponibile nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi.

Tornando al caso esaminato nella risposta, viene rilevato che i soggetti passivi IVA che svolgono attività spettacolistiche rientranti nella Tabella C allegata al DPR 633/72 (compresa, dunque, l’organizzazione di mostre e fiere di cui al n. 5 della Tabella citata) seguono regole specifiche per la certificazione dei corrispettivi.
L’art. 74-quater comma 2 del DPR 633/72 stabilisce che per tali attività l’obbligo di certificazione è assolto mediante rilascio di titoli di accesso, emessi mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, nel rispetto della disciplina di cui alla L. 18/83.

Inoltre, come chiarito con precedenti documenti di prassi, poiché i dati dei titoli di accesso vengono già trasmessi separatamente alla SIAE ai sensi del DM 13 luglio 2000, gli stessi sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 (cfr. risposta a interpello 10 dicembre 2019 n. 506). È infatti la SIAE che provvede a rendere questi dati disponibili all’Amministrazione finanziaria.
Resta fermo, invece, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi ad attività a esse accessorie, se autonomamente documentate.

Non sussiste l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi

Nel caso specifico, poi, l’associazione si avvale dell’ulteriore semplificazione prevista dall’art. 8 del DPR 544/99, riservata ai “contribuenti minori”. In base a tale disposizione, coloro che:
- effettuano spettacoli viaggianti o le altre attività spettacolistiche di cui alla Tabella C allegata al DPR 633/72,
- e nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro,
possono documentare i corrispettivi mediante rilascio di una ricevuta fiscale (ex L. 249/76) o di uno scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all’art. 74-quater comma 3 del DPR 633/72 (natura dell’attività spettacolistica, data e ora dell’evento, tipologia, prezzo e ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle accessorie).

Tali soggetti, dunque, in ragione delle ridotte dimensioni dell’attività svolta e del particolare settore in cui operano, possono certificare i corrispettivi con ricevute o scontrini manuali anziché mediante titoli di accesso. Si tratta di una delle situazioni, ormai residuali, in cui è ancora possibile avvalersi di metodi di certificazione diversi dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In definitiva, l’Agenzia afferma che le attività come quella svolta dall’associazione istante, rientranti nella citata Tabella C allegata al DPR 633/72, restano escluse dall’obbligo di collegamento del POS di cui all’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015.

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