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Omaggi dei professionisti con obbligo di tracciabilità dal 18 giugno 2025

Le spese sostenute fino al 17 giugno restano deducibili anche se pagate in contanti

/ Pamela ALBERTI e Luca FORNERO

Venerdì, 28 novembre 2025

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Per i regali da donare ai propri clienti in occasione delle prossime festività natalizie, quest’anno anche gli esercenti arti e professioni devono fare i conti con la tracciabilità dei pagamenti. Infatti, il DL 84/2025 ha esteso a tali soggetti l’obbligo – inizialmente previsto dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) solo in capo alle imprese – di sostenere le spese di rappresentanza e quelle per omaggi con strumenti tracciabili ai fini della loro deducibilità.

Si ricorda che le spese sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito sono comprese tra quelle di rappresentanza (ex art. 54-septies comma 2 del TUIR) e sono quindi deducibili dal reddito di lavoro autonomo, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Stando a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009 (§ 1), la nozione di spese di rappresentanza, ai fini del reddito di lavoro autonomo, va mutuata dal DM 19 novembre 2008; di conseguenza, anche in tal caso deve essere rispettato il requisito dell’inerenza.

In tal senso si è espressa anche la Cassazione n. 26553/2025, secondo la quale non è sufficiente la dimostrazione dell’astratta possibilità di ricomprendere un bene tra le spese di rappresentanza, in considerazione della sua natura, perché un professionista possa dedurre dal reddito di lavoro autonomo l’onere sostenuto per il relativo acquisto, ma occorre altresì provarne la destinazione a finalità non personali, ma promozionali dell’attività esercitata.

Occorre peraltro evidenziare che, a differenza di quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, nella determinazione del reddito professionale non viene fatto alcun riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente. Pertanto, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio nel limite dell’1% dei compensi.

Si supponga, ad esempio, che l’ammontare dei compensi di un professionista nel periodo d’imposta 2024 sia pari a 200.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 2.400 euro, di cui 500 euro per beni di costo inferiore a 50 euro.
Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:
- le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 500, rientrano tra quelle deducibili nel limite del plafond delle spese di rappresentanza;
- le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto fino a 2.000 euro (pari all’1% di 200.000);
- l’ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è pari a 400 euro.

Ciò posto, in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 1 lett. e) n. 1) del DL 84/2025 (che ha integrato l’art. 54-septies comma 2 del TUIR), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi, ovunque sostenute, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo se pagate con versamento bancario o postale o mediante i sistemi previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, quali bancomat, carte di credito e prepagate, Satispay, Paypal, Apple Pay o Google Pay.

A differenza di quanto previsto con riferimento alle spese di trasferta, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti non è stato limitato agli oneri sostenuti nel territorio dello Stato. Deve, quindi, ritenersi che vadano tracciate anche le spese di rappresentanza e per omaggi eventualmente sostenute all’estero.

In ogni caso, per gli esercenti arti e professioni, gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle spese di rappresentanza e per omaggi si applicano alle spese di rappresentanza e per omaggi sostenute a partire dal 18 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025).
Pertanto, ai fini della relativa deducibilità dal reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP, le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute nel 2025 devono essere pagate:
- fino al 17 giugno 2025, senza vincoli particolari (anche, ad esempio, in contante);
- dal 18 giugno 2025, esclusivamente con gli strumenti tracciabili indicati.

Con riferimento agli omaggi ai dipendenti, per i professionisti il costo sostenuto per il relativo acquisto non è specificamente disciplinato dal TUIR.
Al riguardo, si ritiene che le relative spese siano integralmente deducibili a norma dell’art. 54-septies comma 5 del TUIR. Tale previsione, infatti, avrebbe una portata del tutto analoga a quella dell’art. 95 dello stesso TUIR, che include le spese effettuate a titolo di liberalità verso i dipendenti tra le spese per prestazioni di lavoro.

Atteso che tali omaggi non rientrano nella disciplina delle spese di rappresentanza né per le imprese, né per i professionisti, gli stessi dovrebbero quindi essere esclusi dagli obblighi di tracciabilità in esame. Pertanto, fermi restando i consueti oneri documentali ai fini della relativa deducibilità, le spese in esame dovrebbero poter continuare a essere sostenute in contanti.

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