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IL CASO DEL GIORNO

ENC esenti da IMU a prescindere dall’accatastamento

/ Arianna ZENI

Venerdì, 28 novembre 2025

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Ai fini IMU, l’esenzione che può competere a taluni enti non commerciali per l’esercizio di determinate attività di particolare rilevanza sociale dovrebbe essere slegata dalla categoria catastale dell’immobile.

Detta esenzione, infatti, è disciplinata dall’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 e dall’art. 82 comma 6 del DLgs. 117/2017, di contenuto sostanzialmente analogo (salvo l’ambito soggettivo) e per entrambe le disposizioni, per poter beneficiare dell’agevolazione, è richiesta la compresenza di un requisito soggettivo, in quanto il soggetto passivo deve qualificarsi come “ente non commerciale” ex art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR o ex art. 79 comma 5 del DLgs. 117/2017 e di un requisito oggettivo, ossia l’immobile deve essere utilizzato, da parte dell’ente non commerciale possessore, per lo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali (tra le altre, Cass. 29 novembre 2022 n. 35123 e 3 agosto 2022 n. 24044).

Per entrambe le disposizioni normative che disciplinano l’esenzione da IMU per gli enti non commerciali (art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 e art. 82 comma 6 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117), che continuano a convivere anche successivamente al 1° gennaio 2026, per riscontrare l’esercizio dell’attività istituzionale con “modalità non commerciali” secondo le indicazioni degli artt. 3 e 4 del DM 200/2012, né la norma primaria, né il decreto ministeriale fanno alcun riferimento alla categoria catastale dell’immobile nel quale viene esercitata l’attività. Molti Comuni contestano però l’esercizio delle attività con modalità non commerciali sulla base della specifica categoria catastale dell’immobile oggetto del prelievo.

Nel caso in cui le condizioni richieste dai sopracitati artt. 3 e 4 siano rispettate da parte dell’ente che ad esempio svolge attività assistenziali-sanitarie, tuttavia, il fatto che gli immobili posseduti siano accatastati nella categoria catastale D/4 (Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) e nella categoria catastale D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), anziché nella categoria B/2, non pare di per sé indicativo dello svolgimento dell’attività con modalità commerciali.

Si segnala al riguardo che la problematica è stata affrontata nella risoluzione della 6° Commissione permanente, Finanze e tesoro, del Senato del 18 maggio 2025 (Doc. XXIV n. 29) “ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del Regolamento, a conclusione dell’esame della proposta di risoluzione n. 7-00022 sull’assoggettamento al pagamento IMU degli immobili del Terzo settore adibiti a strutture socio-assistenziali”, nella quale è stato evidenziato l’impegno del Governo:
- a recepire, fermi restando gli specifici vincoli unionali, in una norma avente rango primario, quanto previsto dal DM 200/2012 e dalle istruzioni alla dichiarazione IMU degli enti non commerciali che vi hanno dato attuazione chiarendo che, al fine di individuare quando un’attività istituzionale sia svolta con modalità non commerciali, debba farsi riferimento ai requisiti elencati dal DM 200/2012;
- a confermare “che non è rilevante, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’IMU i cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n.160, l’inserimento in una specifica categoria catastale degli immobili utilizzati per la gestione di servizio sociosanitari (quali residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie per disabili, centri diurni integrati, comunità alloggio sociosanitarie, centri diurni per disabili, eccetera)”.

Dal menzionato documento, emerge essere quindi una problematica attuale quella legata all’accatastamento degli immobili degli ENC che ad oggi non ha ottenuto una soluzione dal punto di vista legislativo, ma che fa comunque propendere per la tesi secondo cui, nel momento in cui siano soddisfatti i requisiti esplicitati dagli artt. 3 e 4 del DM 200/2012, sia irrilevante l’accatastamento dell’immobile.

Si segnala anche la sentenza della Cassazione del 17 settembre 2010 n. 19732, in materia di ICI, secondo cui l’esenzione prevista per gli enti non commerciali dall’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 spetta indipendentemente dalla categoria catastale degli immobili (per completezza, va però dato riscontro anche di alcune pronunce di segno contrario, come ad esempio la sentenza C.T. Reg. Lazio 4 novembre 2014 n. 645/35/14).

Parrebbero peraltro corroborare la possibilità di applicare l’esenzione in esame a prescindere dall’accatastamento dell’unità immobiliare anche i criteri proporzionali di riconoscimento dell’esenzione in caso di immobile ad “uso misto”, di cui all’art. 5 del DM 200/2012.

Ad avvalorare tale tesi anche le indicazioni contenute negli artt. 91-bis commi 2 e 3 del DL 1/2012 e 5 del DM 200/2012 sull’individuazione delle parti di immobile nel quale vengono svolte attività non commerciali ed attività commerciali.

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