La FAQ possono essere cancellate e non offrono adeguate garanzie
Gentile Redazione,
nel vostro articolo “La causa di esclusione da ISA salva il CPB per gli altri associati” del 27 settembre scorso, si dava conto della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate di nuove FAQ in materia di concordato preventivo biennale e datate 25 settembre 2025.
In particolare, l’articolo si soffermava sull’interpretazione offerta dall’Agenzia in merito alla causa di esclusione del CPB nel caso in cui, in presenza di un’associazione professionale partecipata da professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non aderissero tutti quanti i soggetti coinvolti (associazione e associati con la propria partita IVA).
Ritengo sia opportuno riportare in questa sede il contenuto letterale della FAQ:
“D. In merito alle nuove cause di esclusione dal CPB di cui alle lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a del D. Lgs. n. 81/2025) si chiede se possono aderire al CPB per il biennio d’imposta 2025-2026 uno studio associato e gli associati dotati di partita IVA autonoma laddove per uno dei partecipanti ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nel 2024 quale, ad esempio, l’applicazione del regime forfettario.
R. Nel caso in esame è possibile richiamare i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025. In tale documento di prassi si rispondeva al quesito se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, potesse accedere al CPB chiarendo che «L’articolo 10 del decreto CPB stabilisce che possono accedere al CPB .[omissis] Nel fornire risposta al quesito è stato affermato il seguente principio». Analogamente, nel caso oggetto del presente quesito la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA quale l’applicazione del regime forfettario, non preclude l’adesione al CPB da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA”.
Tale FAQ è stata oggetto di commento in numerosi articoli, oltre che nel vostro. Se ne trova traccia (in forma sintetica) anche sulla rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate: https://www.fiscooggi.it/portale/-/concordato-preventivo-biennale-chiarimenti-sulle-cause-di-esclusione
Si trattava, obiettivamente, di una fattispecie per la quale potevano sussistere dubbi interpretativi, risolti dall’Agenzia con la risposta di cui sopra.
Ebbene, tale FAQ, così come era apparsa, ora è stata cancellata (non si sa quando), senza che – a quanto mi consta – l’Agenzia delle Entrate ne abbia doverosamente dato notizia in qualche modo. O almeno non se ne trova più traccia nella sezione FAQ del CPB del sito dell’Agenzia: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-domande-frequenti-cpb-isa-25-imprese
Mi domando, quindi, cosa debbano attendersi i contribuenti – associazioni professionali e associati – che abbiano aderito alla proposta del CPB 2025-2026, facendo affidamento su tale FAQ, se con un semplice tratto di penna è possibile per l’Agenzia delle Entrate rivedere la propria interpretazione, senza (quasi) lasciare traccia e senza rendere sufficientemente informati i contribuenti del mutamento e poi, magari a distanza di anni, muovere contestazioni contro quegli stessi contribuenti che si erano adeguati all’interpretazione dell’Agenzia.
Dal file delle FAQ attualmente pubblicato, inoltre, risulta assente anche l’altra risposta del 25 settembre 2025, relativa alla cessione di ramo d’azienda da parte dell’imprenditore individuale.
Mi ricorda molto la vicenda del credito di imposta per la ricerca e sviluppo per il settore moda, per il quale l’allora MISE aveva pubblicato apposite FAQ sulle quali il contribuente aveva fatto affidamento, salvo poi cancellarle repentinamente alla luce della risoluzione n. 41/2022 dell’Agenzia delle Entrate. Da lì sono sorte controversie da centinaia di migliaia di euro, anche con risvolti penali.
Le FAQ sono orfane di padri e madri e possono essere cancellate con un semplice tratto di penna. Non è possibile tornare alle fonti del diritto classiche che, per quanto meno “smart” rispetto alle FAQ, offrono comunque maggiori garanzie a tutte le parti in gioco?
Gabriele Franci
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa
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