Cambia il codice deontologico dei commercialisti per l’arrivo dell’IA
Il CNDCEC ha approvato alcune modifiche anche al codice delle sanzioni, che sono operative dallo scorso 21 novembre
L’IA entra nel codice deontologico di commercialisti ed esperti contabili: con un comunicato stampa di ieri, il CNDCEC ha informato gli iscritti dell’avvenuta modifica dell’art. 21 (“Esecuzione dell’incarico”) del Codice deontologico della professione, con applicazione dal 21 novembre scorso (così il modificato art. 45 del Codice), per allinearlo alle previsioni contenute all’art. 13 della L. 23 settembre 2025 n. 132, relative all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali.
In breve, l’art. 13 della L. 132/2025 stabilisce, al comma 1, che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale debba essere finalizzato “al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”, mentre il comma 2 dispone che il professionista comunichi al soggetto destinatario della prestazione intellettuale, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati (si veda “Uso dell’IA da parte dei professionisti solo se prevale il lavoro intellettuale” del 27 settembre 2025).
Le modifiche approvate dal Consiglio nazionale constano nell’aggiunta di 3 commi all’art. 21 del Codice, esplicitamente dedicati all’impiego dell’IA nell’esecuzione dell’incarico.
Il comma 8 riprende il contenuto dell’art. 13 comma 1 della L. 132/2025, esplicitando la necessità che l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista sia limitato alle attività strumentali e di supporto alla propria attività e che l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale “resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia”. Viene, inoltre, fatto divieto di far sostituire la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell’incarico professionale dall’uso di tali strumenti.
All’art. 21 comma 9 sono introdotti alcuni obblighi deontologici per il professionista che si avvale del contributo dell’IA (del cui utilizzo ha piena responsabilità e controllo), vale a dire:
- il dovere di verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati;
- il dovere di accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali.
L’impiego dell’IA da parte del professionista e dei suoi dipendenti e collaboratori presuppone, inoltre, la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata.
In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal presente codice deontologico e dalle norme vigenti in materia.
Il nuovo comma 10 ripropone il contenuto del comma 2 dell’art. 13 della L. 132/2025, disponendo che, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il primo deve comunicare al secondo le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta. Tale dovere può considerarsi adempiuto includendo nel contratto di mandato una clausola come quella resa disponibile dal CNDCEC e inserita nella terza guida della collana “L’Aiuto Intelligente al Commercialista” del 24 ottobre 2025.
Nella medesima delibera, il Consiglio nazionale ha anche introdotto sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi deontologici in tema di AI.
In particolare, il nuovo comma 2-bis dell’art. 21 del Codice delle sanzioni stabilisce che la violazione dei doveri di cui all’art. 21 commi 8 e 9 del Codice deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi.
La violazione dei doveri informativi di cui all’art. 21 comma 10, invece, è sanzionata con la sospensione fino a tre mesi.
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