Esclusione dell’accomandatario amministratore unico necessaria
La revoca non consente la nomina di un amministratore provvisorio
Nelle società in accomandita semplice (sas), così come nelle società in nome collettivo (snc), non esiste una norma che disciplini la revoca giudiziale degli amministratori.
Al fine di colmare il vuoto normativo, trovano applicazione, in virtù dei rinvii normativi di cui agli artt. 2319 e 2315 c.c., le norme previste per le società semplici.
Per quest’ultime, l’art. 2259 comma 3 c.c. prevede che “la revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio”.
L’applicazione di tale previsione normativa alle sas è stata oggetto di accesi dibattiti in giurisprudenza ed in dottrina con particolare riferimento all’ipotesi di revoca dell’unico socio accomandatario.
Da ultimo, si registra la posizione del Tribunale di Sciacca, ordinanza ...
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