Per i tetti di spese detraibili moltiplicati per unità immobiliari criteri omogenei
L’impostazione è stata adottata anche per il superbonus al 110% ex art. 119 del DL 34/2020
Per una serie di interventi che hanno per oggetto parti comuni di edifici, anziché singole unità immobiliari (o edifici composti da un’unica unità immobiliare ed eventualmente altre unità autonomamente accatastate che sono però pertinenziali all’unica unità principale), i tetti massimi di spese sostenute, fino a concorrenza delle quali possono spettare le detrazioni “edilizie” previste ai fini IRPEF o IRPEF/IRES, sono commisurati alla singola unità immobiliare e vanno moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Questa impostazione risulta adottata per:
- gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio ...
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