Inammissibile la prova del trasporto intra-Ue se non coerente con la prassi
L’Agenzia delle Entrate conferma la facoltà di scegliere tra norme Ue e regole interne
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 305 di ieri, 3 settembre 2020, è tornata a pronunciarsi in tema di prova del trasferimento dei beni oggetto di cessione intra-Ue, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni poste dall’art. 41 del DL 331/93 per l’applicazione del regime di non imponibilità.
Si ricorda che la materia è stata di recente innovata dal legislatore unionale con l’introduzione dell’art. 45-bis del Regolamento Ue 282/2011, efficace a partire dal 1° gennaio 2020, affinché gli operatori economici e le Amministrazioni finanziarie possano basarsi su regole armonizzate e semplificate che limitino i disallineamenti interpretativi tra Stati membri e arginino il verificarsi di fenomeni distorsivi ed il proliferare delle frodi.
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