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IMPRESA

Rischia anche la responsabilità civile la banca che viola gli obblighi antiriciclaggio

Il modello organizzativo 231 non può restare sulla carta

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 14 maggio 2026

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La Cassazione, nella sentenza n. 13945, depositata ieri, affronta l’interessante caso di una società dichiarata fallita – dopo che era stata trasformata da spa in srl, e a seguito di operazioni di abusiva raccolta del risparmio realizzate dai suoi soci e amministratori – con il colposo coinvolgimento di un istituto di credito che, in ipotesi, aveva omesso di assicurare il rispetto della normativa antiriciclaggio e violato i doveri di protezione del cliente (la società) riguardo a un’attività illecita svoltasi nel corso di molti anni.

Secondo la curatela fallimentare della società, in particolare, se la banca avesse rispettato le regole vigenti avrebbe tutelato sia il contraente correntista (la società, quale soggetto distinto dall’amministratore infedele) che l’intero mercato.
Si richiedeva, quindi, in via prioritaria, la condanna dell’istituto di credito al risarcimento dei danni pari all’intero importo raccolto nell’ambito del prestito obbligazionario avvenuto fuori bilancio e depositato sui conti correnti intestati ai soci (e poi versati solo in parte alla società come finanziamenti) e, in subordine, al risarcimento della somma pari all’intero deficit fallimentare; nonché, in via ulteriormente subordinata, la condanna al risarcimento derivante dalla mancata segnalazione quali operazioni sospette (SOS) di numerose anomale operatività di cassa.

Il Tribunale di primo grado rigettava le domande risarcitorie ritenendo non provato il nesso causale tra le omissioni denunciate e l’entità del danno patito dalla massa dei creditori.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado sull’assunto che il modello organizzativo 231 adottato dalla banca fosse stato ritenuto idoneo dal consulente del PM e che, pertanto, mancasse la prova del nesso causale – in senso probabilistico – della sussistenza di sintomi di operazioni sospette tali da determinare l’obbligo (di natura pubblicistica e privo di rilevanza contrattuale) di cessare i rapporti con i soci della società o tali da far sorgere l’obbligo, anche in termini di correttezza e buona fede, di tutelare gli interessi della società correntista.

La Suprema Corte ritiene le motivazioni della decisione di appello solo apparenti e dichiara la nullità della sentenza, non rendendo percepibile il fondamento della decisione.
Si osserva, innanzitutto, come la disciplina antiriciclaggio presenti natura prevalentemente pubblicistica, essendo dettata a tutela di interessi generali, quali l’integrità del sistema finanziario e la prevenzione dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Di regola, la violazione degli obblighi antiriciclaggio da parte della banca non è, di per sé, fonte di responsabilità civile (né contrattuale, né extracontrattuale) verso il cliente o verso terzi.

Essa, tuttavia, sancendo obblighi di comportamento, non preclude in astratto che le regole antiriciclaggio assumano rilievo anche nei rapporti tra privati quando vanno ad innestarsi nel contenuto del rapporto contrattuale bancario dando concretezza ai doveri di correttezza, buona fede e protezione (di cui agli artt. 1175, 1375 e 1218 c.c.); è, quindi, possibile che il loro inadempimento si traduca, a determinate condizioni, in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose.

Questo profilo può emergere nelle controversie – come quella giunta all’esame dei giudici di legittimità – in cui si prospetta la responsabilità della banca per mancata SOS e mancata astensione o interruzione del rapporto bancario a fronte di evidenti e persistenti operazioni gravemente anomale; il tutto a prescindere dalla mancanza di rilievi da parte degli organi di vigilanza di settore.

Peraltro, non ogni inosservanza formale della normativa antiriciclaggio può essere sufficiente per affermare la responsabilità civile della banca, occorrendo che quest’ultima abbia concretamente ignorato plurimi e significativi segnali di anomalia, tali da discostarsi sostanzialmente dal modello di compliance comunque adottato, rendendo, così, colposamente ingiustificata la prosecuzione del rapporto bancario.

Sotto questo profilo, osservano i giudici di legittimità, l’adozione del modello organizzativo 231 rileva certamente come fatto storico, ai fini della valutazione della correttezza dell’attività bancaria, ma non deve rimanere una mera analisi sulla carta; essa, comunque, non impone alla banca un dovere generalizzato di astensione dall’operatività tipica del conto e non trasforma gli obblighi antiriciclaggio in obblighi contrattuali di protezione in senso stretto, salvo casi eccezionali.
A fronte di tutto ciò, la cassata decisione della Corte d’appello dava incongruamente risalto al mero fatto che la banca avesse adottato un modello 231 funzionale ad intercettare condotte di riciclaggio e che non vi fossero stati rilievi da parte degli organi di vigilanza.

Ciò, tuttavia, avveniva senza considerare come qualunque sistema di compliance non possa essere meramente formale, ma debba essere concretamente in grado di contrastare il fenomeno del riciclaggio nelle svariate forme che può assumere.

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