Il lavoratore che svolge incombenze amministrative non abusa dei permessi 104
Si realizza un uso improprio solo quando manca del tutto un nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile
La Cassazione, con l’ordinanza n. 13155/2026, torna a pronunciarsi sul tema del licenziamento disciplinare per abuso dei permessi ex L. 104/92, conformandosi ai principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza, che possono quindi ormai ritenersi consolidati.
In particolare, nel confermare le decisioni rese in primo e in secondo grado, la Suprema Corte ha nuovamente affermato che, in caso di fruizione dei permessi previsti dal comma 3 dell’art. 33 della L. 104/92 per assistere il familiare disabile, l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione diretta con la predetta esigenza, per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto. Deve infatti esistere un nesso causale tra l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso e l’assistenza al disabile.
In caso contrario, si realizza un abuso del diritto con violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., costituendo giusta causa di recesso del datore di lavoro.
La Suprema Corte ha, anche di recente, precisato che la legge non impone che l’assistenza al disabile debba essere prestata in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere (cfr. Cass. n. 23185/2025). Ciò che conta è che venga soddisfatta la finalità del beneficio che l’ordinamento riconosce al lavoratore in funzione della prestazione di assistenza e in attuazione dei superiori valori di solidarietà interpersonale sottesi all’art. 33 della L. 104/92.
Infatti, non si ravvisa una situazione di abuso del diritto qualora manchi un’esatta coincidenza con l’orario lavorativo, così come qualora il lavoratore svolga l’attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare in via principale le esigenze e i bisogni dei congiunti in condizione di handicap grave ma anche, in via marginale, esigenze personali o esigenze familiari diverse, ciò in quanto si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede solo quando manchi del tutto un nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile (cfr. Cass. n. 7306/2023).
Nel caso esaminato con l’ordinanza n. 13155/2026 in commento, è stato accertato un vero e proprio abuso del diritto. A seguito di attività investigativa era emerso che il lavoratore, invece di prestare assistenza alla madre disabile, aveva utilizzato i permessi ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 per fini personali, dedicando alla cura dell’assistita tempi assolutamente irrisori.
Con la predetta pronuncia, i giudici hanno precisato che l’assistenza non deve essere intesa come presenza costante accanto al disabile, potendo essere prestata con modalità e forme diverse, quindi anche attraverso lo svolgimento, nell’interesse del familiare assistito, di incombenze amministrative (cfr. Cass. n. 23891/2018).
Tuttavia, nel caso di specie, era emerso che il lavoratore aveva dedicato alla persona da assistere solo una minima parte (il 17,5%) del tempo di permesso richiesto (vale a dire 84 minuti complessivi su 480 in due giornate di permesso), destinando la quasi totalità del tempo a finalità personali.
Tale condotta è stata ritenuta integrante un grave abuso del diritto e una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
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