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FISCO

Il contribuente non può dare la colpa al professionista per i crediti fiscali inesistenti

Sussiste un obbligo di vigilanza anche dopo il conferimento dell’incarico

/ Alice BOANO

Giovedì, 14 maggio 2026

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La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della responsabilità del professionista fiscale nei confronti del cliente e, soprattutto, dei limiti entro cui il contribuente può invocare l’affidamento sul commercialista per escludere la propria responsabilità tributaria.

La vicenda esaminata dalla sentenza n. 13910, depositata ieri, 13 maggio 2026, riguardava un contribuente che aveva utilizzato in compensazione crediti fiscali successivamente risultati inesistenti nel corso di due annualità. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un atto di recupero ai sensi dell’art. 1 comma 421 della legge n. 311/2004.

Il contribuente si era difeso sostenendo che la responsabilità fosse integralmente imputabile al proprio revisore contabile. Il professionista, oltretutto, era stato denunciato dallo stesso contribuente, coinvolto in un procedimento penale per indebite compensazioni ex art. 10-quater del DLgs. n. 74/2000 e destinatario di una misura cautelare personale.

In primo grado i giudici avevano accolto la tesi difensiva del contribuente, ma la decisione è stata successivamente riformata in appello. In secondo grado, infatti, i giudici hanno affermato che “sussisteva l’onere del contribuente di verificare l’operato del professionista, tanto che l’omessa vigilanza determina il concorso nel reato”.

La Suprema Corte, confermando la decisione di secondo grado, ribadisce un principio ormai consolidato: il contribuente non si libera dagli obblighi tributari per il solo fatto di aver conferito mandato a un commercialista o a un intermediario abilitato.
Secondo i giudici di legittimità permane in capo al contribuente un obbligo minimo di vigilanza e controllo sull’operato del professionista incaricato. La responsabilità del contribuente può essere esclusa soltanto laddove venga dimostrata l’esistenza di una condotta fraudolenta del professionista, specificamente finalizzata a mascherare l’illecito e tale da non poter essere rilevata mediante l’ordinaria diligenza.

La decisione richiama espressamente il principio affermato dalla pronuncia della Cassazione n. 21560/2024 e si inserisce nel solco dell’art. 5 del DLgs. n. 472/97, secondo cui nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Proprio muovendo dal principio di colpevolezza, la giurisprudenza ha progressivamente chiarito che il contribuente risponde delle violazioni commesse dal professionista incaricato qualora sia ravvisabile una condotta colposa consistente nell’omessa vigilanza.

Non può essere invocato, inoltre, il terzo comma dell’art. 6 del DLgs. 472/97, il quale prevede che il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono responsabili se dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’Autorità giudiziaria addebitabile esclusivamente a terzi.

Il contribuente mantiene quindi l’obbligo di presentare dichiarazioni corrette e fedeli e di effettuare i relativi versamenti, anche quando si avvalga di un intermediario per la compilazione o la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tale prospettiva, è suo preciso obbligo fare in modo che la dichiarazione sia correttamente compilata e tempestivamente presentata (Cass. 9 giugno 2016 n. 11832 e Cass. 24 novembre 2020 n. 26644). Di conseguenza, il mero affidamento dell’incarico non è sufficiente ad escludere la responsabilità del contribuente, il quale è comunque tenuto a vigilare affinché il mandato venga correttamente e puntualmente adempiuto.

Giurisprudenza in senso contrario per ora isolata

Bisogna dar conto, tuttavia, della presenza di un diverso orientamento, sebbene minoritario. Vi è chi esclude che il contribuente possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle omissioni poste in essere dal professionista incaricato, osservando come il ricorso a consulenti qualificati sia reso necessario dalla crescente complessità del sistema tributario e finisca inevitabilmente per incidere sull’adempimento degli obblighi fiscali (C.T. Reg. Roma 7 aprile 2016 n. 1829/21/2016). Secondo tale impostazione, pretendere un controllo tecnico sostanziale sull’operato del professionista rischierebbe di svuotare di significato la stessa delega dell’incarico professionale, trasformando il contribuente nel controllore dell’attività specialistica che proprio per la sua tecnicità era stata affidata a un esperto.

I giudici tributari sono arrivati non solo ad escludere le sanzioni, ma anche ad annullare accertamenti fondati su irregolarità contabili imputabili esclusivamente al professionista. L’orientamento prevalente della Cassazione resta, però, più prudente.

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