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LAVORO & PREVIDENZA

Contributo addizionale non dovuto per le misure per Calabria, Sardegna e Sicilia

L’INPS fornisce le istruzioni per richiedere l’ammortizzatore sociale unico per i territori del Sud colpiti dagli eventi meteorologici di gennaio 2026

/ Luca MAMONE

Giovedì, 14 maggio 2026

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Con la circolare n. 54, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per richiedere l’intervento di sostegno al reddito di cui all’art. 5 del DL 25/2026, riconosciuto in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, compresi quelli del settore agricolo, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio scorso, hanno colpito alcuni territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

La nuova misura di sostegno si qualifica come un nuovo “ammortizzatore sociale unico” ed è differente dai vari trattamenti già esistenti, ai quali si affianca al fine di gestire in modo adeguato la situazione emergenziale in argomento.

Tuttavia, si precisa che la prestazione in questione è incompatibile con tutti gli altri trattamenti di integrazione salariale. In alternativa, i datori già beneficiari di altri strumenti di sostegno (CIGO, CISOA, assegno di integrazione salariale) possono richiedere l’annullamento dell’istanza originaria (purché non ancora autorizzata) e optare per l’ammortizzatore sociale unico.

Per quanto riguarda la misura del trattamento di sostegno al reddito, la norma del DL 25/2026 stabilisce che per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, l’importo mensile sia pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’art. 3 comma 5-bis del DLgs. 148/2015, ossia 1.423,69 euro per l’anno 2026.
In generale, le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l’anno 2026 ed erogate con pagamento diretto da parte dell’INPS.

Invece, per quanto concerne la durata massima della misura di sostegno, l’art. 5 del DL 25/2026 prevede, all’interno dell’arco temporale massimo indennizzabile, compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026, una modulazione differenziata in relazione alle diverse casistiche, che varia da 15 a 90 giornate.

Con la circolare in commento, si precisa poi che ai fini della richiesta del nuovo ammortizzatore unico, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la facoltà di inviare un’informativa sindacale – anche dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa – alle competenti rappresentanze sindacali.

Inoltre, l’INPS chiarisce che i periodi di utilizzo dell’ammortizzatore unico non incidono ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti dal DLgs. 148/2015, e che in caso di ricorso alla prestazione, i datori di lavoro non sono obbligati al versamento del contributo addizionale.

Operativamente, la domanda di accesso alla prestazione va presentata dal datore di lavoro sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, laddove si svolga in uno dei territori dei Comuni alluvionati, sia nel caso venga richiesta con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in uno dei territori dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ovunque ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi Comuni.

Possono rientrare tra i beneficiari anche i lavoratori somministrati o distaccati impegnati in sedi produttive od operative dell’utilizzatore o del distaccatario ubicate nei territori interessati dagli eventi meteorologici, e che sono formalmente alle dipendenze di agenzie di somministrazione o datori di lavoro distaccanti con sede in località diverse dai citati territori.
Per quanto riguarda le tempistiche, le domande di accesso all’ammortizzatore sociale unico devono essere presentate nel periodo compreso tra il 14 aprile e il termine – non decadenziale – del 31 maggio 2026.

Nel dettaglio, i datori di lavoro non agricoli possono utilizzare la consueta piattaforma “OMNIA IS” presente nella sezione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” del sito www.inps.it.
Per l’occasione, l’INPS ha generato i nuovi codici causale “ISU – 704” (per le aziende operanti nel luogo dell’evento), “ISU – 705” (per i lavoratori residenti nel luogo dell’evento), “ISU – 706” (per i lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento) e “ISU – 707” (per le aziende somministratrici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento).

Invece, i datori di lavoro agricoli possono avvalersi dell’applicativo “CISOA Web” presente anch’esso sul sito dell’INPS. Sul punto, si precisa che devono essere presentate domande separate per i lavoratori con qualifica di operai a tempo indeterminato o determinato (OTI e OTD) e per i lavoratori con la qualifica di dirigente, quadro e impiegato.

Anche in questo caso, l’INPS ha fornito quattro nuovi codici causale da utilizzare nelle diverse ipotesi in cui il lavoratore sia in forza al 18 gennaio 2026 (Cod. 19) o assunto successivamente (Cod. 20), oppure se l’impossibilità di recarsi al lavoro riguardi lavoratori residenti (Cod. 21) o domiciliati (Cod. 22).

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