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LAVORO & PREVIDENZA

Contratti a termine del personale ATA reiterati senza limite contrari al diritto Ue

La Corte di Giustizia dell’Unione europea accoglie il ricorso della Commissione

/ Federico ANDREOZZI

Giovedì, 14 maggio 2026

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Con la sentenza pubblicata ieri, 13 maggio 2026, resa nella causa C-155/25, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha statuito che l’Italia, non avendo introdotto misure idonee a prevenire il ricorso abusivo alla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (c.d. personale ATA) supplente, impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva Ce 1999/70.

La vicenda trae origine dal ricorso per inadempimento avanzato dalla Commissione europea, la quale rappresentava, in primo luogo, l’assenza, nel diritto italiano, di misure volte a limitare – come richiesto dalla clausola 5 comma 1 lett. b) e c) del menzionato accordo quadro – la durata massima e il numero dei rinnovi dei contratti a termine stipulabili con il personale ATA supplente.
In particolare, alla luce dell’art. 36 comma 5-quinquies del DLgs. 165/2001 e dell’art. 29 comma 2 lett. c) del DLgs. 81/2015, le disposizioni che fissano un termine massimo per la durata e il numero di contratti a tempo determinato stipulabili dalle pubbliche amministrazioni non possono applicarsi con riferimento ai contratti conclusi con il personale ATA impiegato presso scuole statali.

Inoltre, la Commissione sottolineava come il diritto italiano fosse al contempo carente di misure riconducibili alla clausola 5 comma 1 lett. a) dell’accordo quadro, concernenti le ragioni obiettive idonee a giustificare il rinnovo di contratti di lavoro a termine stipulati con il personale ATA.
In particolare, le disposizioni di cui all’art. 4 commi 1 e 11 della L. 124/99 – che consentono l’assunzione di personale ATA per coprire temporaneamente posti vacanti e liberi – non recano alcun riferimento a esigenze riconducibili alla menzionata lett. a). Da un lato, infatti, la normativa italiana non fissa alcun termine preciso per l’espletamento delle procedure concorsuali; dall’altro, la partecipazione del personale ATA supplente a tali concorsi è comunque subordinata al previo svolgimento di almeno due anni di servizio mediante rapporti a tempo determinato (art. 554 comma 2 del DLgs. 297/94).

Investita della vicenda, la Corte di Giustizia accoglie il ricorso della Commissione.
I giudici europei ricordano, in prima battuta, che la finalità della menzionata clausola 5 consiste nel prevenire e limitare il ricorso a una successione di contratti a tempo determinato, imponendo agli Stati membri di adottare almeno una delle misure ivi indicate (in assenza di misure equivalenti già esistenti), che consistono: nell’individuazione di ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo dei contratti a termine; nella previsione di una durata massima complessiva di tali contratti successivi; nella fissazione di un limite al numero dei relativi rinnovi.

Ciò detto, la Corte, richiamando la disciplina già menzionata dalla Commissione, constata innanzitutto che la disciplina italiana non fissa alcun limite alla durata massima e al numero dei contratti temporanei del personale ATA. Poi, per quanto riguarda le procedure concorsuali organizzate per l’assunzione a tempo indeterminato del personale ATA, la Corte osserva che il requisito individuato all’art. 554 comma 2 del DLgs. 297/94 – in forza del quale il personale ATA, per partecipare ai concorsi che possono condurre all’immissione in ruolo e, quindi, a un posto permanente, deve avere almeno due anni di servizio – tende, di fatto, ad aumentare il ricorso abusivo a una successione di contratti a termine in quanto “durante il menzionato periodo minimo di due anni, contratti del genere possono essere rinnovati senza che sia necessario garantire che l’esigenza che comporta un siffatto rinnovo abbia carattere provvisorio e non permanente e duraturo”.
In tali circostanze, l’esigenza di coprire temporaneamente posti permanenti nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali non può essere considerata una ragione obiettiva tale da giustificare il rinnovo dei contratti a tempo determinato conclusi con il personale ATA.

Da ultimo, la Corte Ue evidenzia che, nel caso di specie, non può neppure essere invocata – come sostenuto dalla difesa italiana – una generica “esigenza di flessibilità”, poiché la normativa nazionale, contrariamente alle previsione di cui alla clausola 5 comma 1 lett. a), non individua circostanze specifiche e concrete idonee a giustificare il ricorso reiterato a contratti di lavoro a termine per il personale ATA, né assicura che tali rapporti rispondano effettivamente a esigenze temporanee e obiettive.

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