Termine perentorio per accedere a strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale
L’incapacità non transitoria ad adempiere dimostra l’insolvenza del debitore
Allo scopo di privilegiare la risoluzione della crisi di impresa, nel caso in cui vi siano, con riferimento al medesimo debitore, più domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il tribunale esamina prioritariamente quelle che consentono la salvaguardia della continuità aziendale (art. 7 comma 2 del DLgs. 14/2019).
In altri termini, esiste una c.d. pregiudizialità sistemica tra procedure concorsuali finalizzata a privilegiare l’accesso a strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata.
In tal senso, tuttavia, è necessario che la domanda e il piano non siano, rispettivamente, manifestamente inammissibili ovvero inadeguati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; inoltre, occorre che siano adeguatamente espresse le ragioni di convenienza per i creditori ovvero, in caso di concordato in continuità, le ragioni dell’assenza di pregiudizio nei confronti degli stessi.
Nel caso in cui penda un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, purché non introdotto dallo stesso debitore, la domanda di accesso ad un diverso strumento di regolazione della crisi deve proporsi, a pena di decadenza, entro la prima udienza (art. 40 comma 10 primo periodo del DLgs. 14/2019).
Diversamente, la domanda potrà proporsi solo alla conclusione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale.
Il termine ha natura perentoria e, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., non può essere prorogato nemmeno se vi è accordo tra le parti, posto che la sua decorrenza, per espressa volontà del legislatore, comporta l’automatica decadenza del potere di presentare la domanda da parte del debitore.
Di conseguenza, la natura perentoria del termine non consente alcuna interpretazione della norma né la possibilità che la prima udienza possa essere differita su iniziativa delle parti e/o del giudice.
In tal senso si è espressa la Cassazione con ordinanza n. 13912, depositata ieri.
Per la Suprema Corte, la disposizione di cui all’art. 40 comma 10 del DLgs. 14/2019 introduce una regola di segno contrario rispetto alla regola generale di trattazione prioritaria delle domande di natura negoziale di cui all’art. 7 del medesimo decreto.
La conseguenza è che successivamente alla prima udienza, il criterio di preferenza delle soluzioni concordate è sostituito dal solo criterio di priorità cronologica.
La ratio è da rintracciare nell’esigenza di evitare ritardi nella regolazione della crisi, di contrastare pratiche di abuso e, non ultimo, di razionalizzare il procedimento.
I giudici di legittimità intervengono anche sulla verifica dei presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale.
La procedura, infatti, può essere disposta nei confronti dell’imprenditore commerciale che non sia impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019 e, congiuntamente, che versi in stato di insolvenza (art. 121 del DLgs. 14/2019).
In tal senso, non rileva la volontà dell’imprenditore di ricercare una soluzione alternativa attraverso il ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi come, ad esempio, mediante la negoziazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 del DLgs. 14/2019.
Ciò che rileva, infatti, è la verifica della sussistenza di uno stato di impotenza funzionale non transitoria dell’impresa a soddisfare le obbligazioni contratte con i propri creditori.
Si tratta, dunque, di una valutazione, da condurre tenendo conto delle condizioni finanziarie, patrimoniali e organizzative necessarie per il normale svolgimento dell’attività economica (c.d. criterio di normalità).
In tal senso, l’incapacità (non transitoria) ad adempiere può desumersi da una scarsa marginalità dei beni e/o servizi realizzati, non in grado di remunerare i fattori della produzione e comunque di far fronte all’esigenze dell’impresa, piuttosto che nell’impossibilità di accedere al credito ovvero di accedervi a condizioni normali e/o competitive.
Non ultimo, occorre attenzionare anche eventuali e significative decurtazioni del patrimonio.
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