Nessuna alternatività tra le procedure liquidatorie
Presupposti della liquidazione giudiziale e controllata da valutare anche in via officiosa
L’art. 121 del DLgs. 14/2019 (CCII) stabilisce che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Gli artt. 42 commi 1 e 2, 367 commi 3 e 6, e 41 comma 6 del CCII prevedono, invece, l’acquisizione officiosa di informazioni presso le banche dati pubbliche.
L’art. 367 del CCII contempla, peraltro, la documentazione che l’art. 41 comma 4 del CCII impone al debitore di depositare e l’acquisizione di informazioni può riguardare direttamente anche quelle “rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)”. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41