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IMPRESA

Nessuna alternatività tra le procedure liquidatorie

Presupposti della liquidazione giudiziale e controllata da valutare anche in via officiosa

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 1 aprile 2025

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L’art. 121 del DLgs. 14/2019 (CCII) stabilisce che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Gli artt. 42 commi 1 e 2, 367 commi 3 e 6, e 41 comma 6 del CCII prevedono, invece, l’acquisizione officiosa di informazioni presso le banche dati pubbliche.

L’art. 367 del CCII contempla, peraltro, la documentazione che l’art. 41 comma 4 del CCII impone al debitore di depositare e l’acquisizione di informazioni può riguardare direttamente anche quelle “rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)”. ...

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