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FISCO

Linee guida sulla semplificazione della determinazione del valore in dogana ora in italiano

Il documento contiene istruzioni operative per un corretto utilizzo dell’istituto doganale

/ Valeria BALDI e Luciana DE ANGELIS

Sabato, 7 marzo 2026

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Lo scorso 3 marzo, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la pubblicazione della versione in italiano delle linee guida, rubricate “Semplificazione della determinazione del valore ai sensi dell’art 73 del reg (UE) 952/2013 (CDU) e art 71 del reg (UE) 2446/2015 (RD)”, già disponibili in lingua inglese (documento TAXUD/A6/2024/1621936). Le linee guida in commento contengono istruzioni operative per un corretto utilizzo dell’istituto della semplificazione della determinazione del valore in dogana, fornendo altresì il quadro normativo, le condizioni per accedervi nonché esempi pratici per formulare proposte di calcolo.

La semplificazione della determinazione del valore doganale consiste nella possibilità di concedere agli operatori, a certe condizioni, la facoltà di determinare alcuni elementi del valore in dogana basati sul metodo del valore di transazione, che non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana, sulla base di criteri adeguati e specifici.

L’art. 71 del Reg (Ue) 2446/2015 descrive due categorie di condizioni che un operatore economico deve soddisfare per essere autorizzato a utilizzare questa semplificazione aggiuntiva.

La prima categoria di condizioni si riferisce alla necessità e all’effetto della semplificazione per i beni valutati, ossia che:
- l’uso della procedura di cui all’art. 166 del CDU rappresenterebbe costi amministrativi sproporzionati;
- il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione.

La seconda categoria di condizioni riguarda il richiedente la semplificazione, prescrivendo l’assenza di violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e delle regole fiscali, inclusa l’assenza di gravi reati penali relativi all’attività economica del richiedente (un riferimento diretto all’art. 39 lett. a) del CDU).

Si segnala altresì che, in conformità all’art. 38 § 5 del CDU, le condizioni stabilite nell’art. 71 § 2 del Reg (Ue) 2446/2015 non necessitano di essere riesaminate se un operatore economico autorizzato (AEO) richiede la semplificazione della determinazione del valore.

Il richiedente la semplificazione deve proporre alle autorità doganali un metodo o una formula da applicare per determinare un dato elemento del valore in dogana secondo criteri specifici, non quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione doganale, insieme alle motivazioni della scelta nella domanda di un’autorizzazione per la semplificazione della determinazione del valore.

Ottenuta l’autorizzazione, l’importatore che decide di avvalersi di uno spedizioniere potrà farlo solo in virtù di una rappresentanza diretta e sarà comunque obbligato a:
- rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione, incluso l’uso della semplificazione solo per le operazioni coperte e identificate dall’autorizzazione;
- informare senza indugio le autorità doganali di qualsiasi fattore possa influenzare la sua continuazione o il contenuto.

Le autorità doganali hanno l’obbligo di monitorare le condizioni che il titolare deve soddisfare per la determinazione del valore e, laddove riscontrassero delle difformità, hanno il potere di annullare, revocare o modificare l’autorizzazione (artt. 27 e 28 del CDU).

La validità della semplificazione della determinazione del valore non è collegata a un periodo di decadenza/scadenza particolare, ma è chiaramente interconnessa al monitoraggio delle decisioni prese al momento della domanda, mentre da un punto di vista territoriale le decisioni relative all’applicazione della normativa doganale sono valide nell’intero territorio doganale dell’Unione (art. 26 del CDU).

Da ultimo, si segnala che successivamente alle linee guida in commento è stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 30 del 24 novembre 2025 cui si deve far riferimento per ulteriori approfondimenti, nonché per la nuova procedura di rilascio delle autorizzazioni alla determinazione semplificata del valore (CVA) e per i relativi monitoraggi.

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