Misure cautelari per preservare il valore aziendale fino all’omologazione
Il termine di 12 mesi per le misure protettive non impedisce l’adozione di misure cautelari atipiche
Il Tribunale di Nola, con la pronuncia del 25 marzo 2026, ha confermato come la tutela cautelare possa configurarsi come fisiologico presidio del percorso per l’omologazione di uno strumento di regolazione della crisi e/o dell’insolvenza, volto a preservare il valore aziendale meritevole di tutela concorsuale.
La tutela cautelare può assolvere, infatti, alla funzione di presidio indispensabile per la cristallizzazione dell’assetto patrimoniale ed è destinata a mantenere la propria efficacia sino alla definizione del giudizio di omologazione (a prescindere dal suo esito positivo o meno), ovvero all’eventuale chiusura anticipata del procedimento.
L’art. 54 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII) attribuisce al debitore, nel corso del procedimento unitario volto all’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, la facoltà di richiedere al Tribunale l’adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti, in concreto, più idonei ad assicurare in via provvisoria l’attuazione della futura sentenza di omologazione.
Il sistema di tutele delineato dal CCII si articola, infatti, su un duplice livello: accanto alle misure protettive, si collocano le misure cautelari, le quali assolvono ad una funzione distinta e autonoma, consistente nell’assicurare provvisoriamente l’effettività della decisione di omologazione.
Tale funzione si pone su un piano diverso rispetto a quella propria delle misure protettive, che, ex art. 2 lett. p) del CCII, sono preordinate solo ad impedire, sin dalla fase delle trattative, che le iniziative individuali dei creditori possano compromettere il buon esito del percorso di composizione della crisi alternativo alla liquidazione giudiziale.
Una volta esaurita la fase delle trattative e perfezionato l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, l’eventuale perdurante esigenza di tutela inibitoria, funzionale a garantire l’attuazione del provvedimento di omologazione dello strumento, non può rimanere priva di protezione in ragione del decorso del termine massimo per le misure protettive. In tale evenienza, il debitore deve essere posto nelle condizioni di attivare lo strumento cautelare, senza che la residua durata del procedimento unitario rappresenti un fattore preclusivo.
La distinzione tra le suddette misure opera prevalentemente sul piano funzionale, e non tipologico, con la conseguenza che non è esclusa una possibile coincidenza del loro contenuto. Sotto il profilo temporale, invece, le misure protettive – in quanto strumentali alla fase delle trattative – sono soggette a limiti di durata predeterminati, in considerazione dell’esigenza di circoscrivere lo spatium deliberandi del debitore, evitando che il medesimo si traduca in un’indebita e protratta compressione delle prerogative dei creditori, ovvero in condotte abusive o dilatorie.
Una volta che la proposta e il piano siano stati presentati, l’esigenza di contenimento temporale recede, in quanto la durata dell’iter procedimentale tende a sottrarsi, in larga misura, alla disponibilità del proponente, emergendo la necessità di assicurare l’effettività e il buon esito del giudizio.
In tale fase, le misure cautelari si rivelano idonee a colmare l’eventuale vuoto di tutela, potendo anche riprodurre, sul piano sostanziale, effetti analoghi a quelli inibitori propri delle misure protettive fino alla definizione del procedimento unitario.
Tali misure sono, peraltro, destinate a perdere efficacia al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione, ex art. 55 comma 2 del CCII, ovvero in caso di diniego o di anticipata chiusura del procedimento per inammissibilità o revoca.
Aperta la procedura e cristallizzato il contenuto della proposta e del piano, non può escludersi che i creditori, insoddisfatti della proposta e non intenzionati a manifestare il proprio dissenso nelle forme del voto, possano porre in essere iniziative individuali nei confronti del patrimonio della debitrice – in assenza di adeguate misure di contenimento – al fine di incidere negativamente sull’ordinato svolgimento del procedimento e comprometterne l’esito.
In tale evenienza, l’unico possibile strumento di tutela può essere individuato nelle misure cautelari di cui all’art. 2 lett. q) del CCII (Trib. Busto Arsizio 31 Ottobre 2023).
Le misure cautelari si connotano, peraltro, per la loro intrinseca flessibilità applicativa, potendo essere calibrate in modo selettivo nei confronti dei soli creditori che pongano in essere condotte idonee ad ostacolare il percorso di risanamento, nonché modellate in relazione al concreto periculum allegato dal debitore (Trib. Spoleto 17 gennaio 2025, Trib. Nola 24 ottobre 2025 e Trib. Milano 20 ottobre 2025).
Esse, inoltre, si caratterizzano per una durata suscettibile di essere adeguata alle esigenze della procedura, potendo estendersi – ove necessario – per l’intero arco del procedimento unitario, sino alla definitiva omologazione della proposta, senza che rappresenti un limite il termine di 12 mesi previsto dall’art. 8 del CCII per le misure protettive tipiche.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941