Approvati dal Governo due decreti in materia di IA
Con i due decreti legislativi in materia di intelligenza artificiale, approvati in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri di ieri, il Governo fa un passo in avanti nell’attuazione del Regolamento Ue 2024/1689 e della L. 132/2025.
Come si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, i due DLgs., che ora passeranno al vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Authority competenti, sono coerenti e conformi all’AI Act europeo: non introducono una disciplina alternativa rispetto al quadro europeo, ma ne assicurano l’attuazione nell’ordinamento nazionale.
Nel dettaglio, essi riguardano l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue in materia di:
- poteri delle Autorità nazionali e utilizzo dell’IA nella formazione;
- utilizzo dei sistemi di IA per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale.
Il primo DLgs. contiene misure su: scuola; università, AFAM, ITS academy e ricerca; P.A.; operatori sanitari; professioni; tutela dei lavoratori; formazione dei magistrati.
Per le professioni l’intervento introduce l’alfabetizzazione sull’IA nella formazione iniziale e continua. La responsabilità resta in capo al professionista e non si trasferisce allo strumento tecnologico. I percorsi formativi degli ordini coprono tre piani: tecnico, giuridico e deontologico. Quest’ultimo è il profilo di maggiore rilievo in quanto riguarda la responsabilità del professionista nell’uso dell’IA, gli obblighi informativi verso il cliente e il rispetto del principio antropocentrico della L. 132/2025.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, l’IA può supportare analisi e organizzazione, ma non può sostituire il decisore umano nelle scelte che incidono sui diritti fondamentali della persona. Le decisioni concernenti la costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi provvedimenti disciplinari e licenziamenti non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La decisione finale è riservata a una persona fisica dotata di poteri decisionali.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941