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Dispositivi medici oftalmici con IVA del 10%

/ REDAZIONE

Venerdì, 5 dicembre 2025

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Con la risposta a interpello n. 303, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’aliquota IVA applicabile con riferimento a diversi prodotti ad uso oftalmico, come spray oculari e gocce oculari, idonei alla cura di diverse sindromi o patologie.

Secondo l’Agenzia si applica l’aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, prevista per i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.

Nel caso di specie, è essere fatta valere la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 comma 3 della L. 145/2018, con la quale sono stati ricondotti all’ambito applicativo della citata aliquota del 10% anche “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata”.

Come già chiarito in precedenti interventi di prassi, l’aliquota del 10% non riguarda tutti i dispositivi medici, ma solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata. Ciò si è verificato nel caso di specie, poiché l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una propria analisi sui prodotti, ha attestato la classificazione dei beni nell’ambito del Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata, nella voce 3004 della Tariffa e, in particolare, nel Codice NC 3004 90 00: ’’Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto:; - altri”.

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