Riproposto il trattamento integrativo speciale nel turismo
Le prestazioni lavorative devono essere rese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 30 settembre 2027
Il Ddl. di bilancio ripropone anche nel 2027 il trattamento integrativo speciale per il settore turistico, la misura introdotta negli ultimi anni al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.
A differenza degli anni scorsi, questa volta il Ddl. di bilancio non riscrive nuovamente la disciplina, ma si limita a modificare quella del 2026, prevista dall’art. 1 commi 18-21 della L. 199/2025.
In particolare, attraverso la modifica al comma 18, il Ddl. di bilancio 2027 prevede che il trattamento integrativo speciale venga concesso anche in relazione al periodo dal 1° gennaio 2027 al 30 settembre 2027.
Si ricorda che il trattamento integrativo speciale consiste in una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi, da riconoscere ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.
Tra i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91, rientrano quelli degli:
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari; lett. a);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari; lett. b);
- esercizi di cui alle lett. a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari (lett. c);
- esercizi di cui alla lett. b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (lett. d).
Per accedere al trattamento integrativo speciale, i lavoratori devono essere dipendenti del settore privato (appartenenti ai suddetti settori) e devono avere un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di erogazione (ovverosia 2026 per il trattamento integrativo speciale riconosciuto nel 2027).
Come da prassi consolidata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate nn. 26/2023, 5/2024 e 4/2025), per ottenere il trattamento integrativo occorre che le prestazioni vengano rese nel periodo agevolato – ossia tra il 1° gennaio 2027 al 30 settembre 2027 – anche se l’erogazione al lavoratore potrà avvenire in un momento successivo al 30 settembre, ma sempre entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
È il datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) il soggetto tenuto al riconoscimento del trattamento integrativo speciale, dietro però richiesta del lavoratore. Il lavoratore dovrà infatti avere cura di presentare al proprio datore di lavoro tale richiesta attestando per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2026 (ovverosia nell’anno precedente a quello dell’erogazione).
Il datore di lavoro potrà recuperare il credito maturato per effetto del riconoscimento del trattamento integrativo speciale mediante compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Gli adempimenti del sostituto d’imposta non sono però finiti qui. L’anno successivo a quello di erogazione (in questo caso, nel 2028) il datore di lavoro dovrà indicare le somme erogate nella Certificazione Unica (CU 2028 per le somme erogate nel 2027).
Inoltre, il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale, riconosciuto dal sostituto d’imposta, dovrà essere riportato anche nel modello 770.
In ultimo si ricorda che l’importo erogato dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito del dipendente e di conseguenza non sarà necessario operare alcune ritenuta.
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