Più ampi i limiti dimensionali per le imprese artigiane iscritte da sette anni all’albo
L’impresa deve comunque mantenere il livello occupazionale raggiunto
Tra le disposizioni contenute nel Ddl. di bilancio 2027, assume particolare rilievo quella che interviene sui limiti dimensionali delle imprese artigiane, modificando l’art. 4 della L. 443/85.
Con l’obiettivo di sostenere la crescita imprenditoriale e occupazionale, la norma introduce due ulteriori commi all’art. 4, prevedendo che le imprese iscritte continuativamente da almeno sette anni nell’albo delle imprese artigiane, di cui all’art. 5 della L. 443/85, conservino la qualifica artigiana anche in caso di superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 4 comma 1 della L. 443/85, qualora ciò derivi da nuove assunzioni o da acquisizioni di aziende o di rami d’azienda effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2027.
La conservazione della qualifica di impresa artigiana è, tuttavia, subordinata al rispetto di ulteriori limiti dimensionali, differenziati in funzione dell’attività esercitata. In particolare:
- per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 27 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 11 dipendenti, compresi gli apprendisti in misura non superiore a 6; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 15 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 38 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 19; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 48 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l’impresa di trasporto: un massimo di 10 dipendenti;
- per l’impresa di costruzioni edili: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 17 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Il testo del Ddl. subordina l’applicazione di tale disciplina al mantenimento del livello occupazionale raggiunto al momento del superamento dei limiti dimensionali ordinari. In particolare, viene previsto che, nei mesi successivi al superamento dei limiti anzidetti, l’impresa debba mantenere un numero di dipendenti non inferiore a quello raggiunto alla data del superamento. Ai fini della verifica di questa condizione, non si computano le riduzioni di personale dovute a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. In caso di mancato mantenimento del livello occupazionale, l’impresa perde la qualifica artigiana conservata ai sensi della nuova disciplina, con decorrenza dalla data in cui si è verificata la riduzione.
La modifica proposta si inserisce, peraltro, nel quadro di un più ampio intervento di revisione della disciplina dell’artigianato. Si ricorda, infatti, che l’art. 15 della L. 34/2026 ha delegato il Governo ad adottare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 7 aprile 2026, uno o più decreti legislativi finalizzati a razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa contenuta nella L. 443/85.
Tra i principi e criteri direttivi della delega figura, in particolare, l’adeguamento della disciplina dell’artigianato alle mutate esigenze del mercato e all’evoluzione tecnologica, anche nell’ottica dello sviluppo dimensionale delle imprese e della rimozione dei vincoli societari non più adeguati, nonché della trasmissione intergenerazionale delle competenze e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’impresa. In tale contesto, si segnala che il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2026 ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo attuativo della riforma.
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