TARI determinabile con la superficie accertata per le annualità precedenti
Occorre che la superficie sia indicata in un avviso di accertamento divenuto definitivo
Con l’ordinanza del 22 ottobre 2026 n. 27588, in materia di TARI, la Corte di Cassazione ha chiarito l’importanza della regola del “ruolo consolidato”.
I fatti oggetto di giudizio, in riferimento ai quali è stata resa la pronuncia, possono essere così sintetizzati.
Un Comune campano, dopo il sollecito di pagamento della TARI per l’anno di imposta 2016, che non era stato impugnato, aveva notificato a una struttura balneare l’apposito avviso di accertamento. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la società contribuente ha proposto appello, accolto parzialmente dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, sul rilievo motivazionale secondo cui l’avviso di pagamento e/o il sollecito di pagamento non escludono la facoltà di far valere doglianze di merito a seguito dell’impugnazione di un atto impositivo tipico, qual è l’avviso di accertamento.
L’ente locale impositore ha impugnato la decisione dei giudici di appello innanzi alla Corte di Cassazione, denunciando, tra l’altro, la violazione degli artt. 1 comma 646 della L. 147/2013 e 67-bis del DLgs. 546/92, per non avere il giudice di secondo grado applicato il principio del c.d. “ruolo consolidato”, tenuto conto che la TARI per l’anno di imposta 2016 era stata determinata sulla base delle superfici accertate per le annualità precedenti cristallizzate da due avvisi di accertamento, di cui uno “coperto” da una sentenza passata in giudicato e l’altro divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La Corte di Cassazione ha accolto tale motivo, in base ad una condivisibile interpretazione dell’art. 1 comma 646 della L. 147/2013, ove stabilisce che: “Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti”.
Secondo la Suprema Corte, il riferimento alle superfici “accertate” va inteso nel senso che occorre che la superficie dell’immobile assoggettato al tributo sia stata oggetto di un atto impositivo divenuto definitivo (in quanto non impugnato dinanzi al giudice tributario), ovvero di un accertamento giudiziale di carattere definitivo (con formazione del giudicato sostanziale) sulla estensione dell’immobile ai fini del medesimo tributo, per una precedente annualità di imposta.
Nel caso di specie, l’avviso di accertamento TARI per l’anno di imposta 2016 reca le stesse superfici esposte nel precedente avviso di accertamento TARI relativo all’anno 2015, emanato e notificato prima dell’avviso relativo all’anno 2016 (oggetto di causa) e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
A tale proposito, non rileva che il sollecito di pagamento prodromico all’avviso di accertamento per l’anno 2016 sia stato notificato prima che l’avviso di accertamento TARI per il 2015 fosse divenuto definitivo. Infatti, ciò che conta ai fini dell’operatività del principio del c.d. “ruolo consolidato” è che l’avviso di accertamento sia stato emanato in conformità ad un precedente accertamento divenuto definitivo.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: “In materia di TARI, con riguardo all’art. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore del quale, ai fini dell’applicazione del tributo, «si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti», il riferimento alle superfici «accertate» deve essere interpretato nel senso che la superficie dell’immobile soggetto al tributo sia stata precedentemente oggetto di un atto impositivo divenuto definitivo (in quanto non impugnato dinanzi al giudice tributario) ovvero di un accertamento giudiziale di carattere definitivo (con formazione del giudicato sostanziale) sulla estensione dell’immobile ai fini del medesimo tributo per annualità pregressa”.
In aggiunta a tale questione, la Corte di Cassazione, soffermandosi sulle distinte categorie degli atti “facoltativamente impugnabili” e “necessariamente impugnabili”, ha ribadito il consolidato principio secondo cui i primi atti, denominati atipici (come l’avviso di pagamento ed il sollecito di pagamento), esprimono solamente una sostanziale (sebbene non ancora formalizzata) irreversibile determinazione della pretesa impositiva; mentre l’avviso di accertamento è riconducibile all’elenco degli atti tipizzati di cui all’art. 19 del DLgs. 546/92, con il quale la pretesa impositiva viene sostanzialmente e formalmente determinata.
Ne discende che il contribuente ha la facoltà, non l’onere, di impugnare gli atti diversi da quelli specificamente elencati nell’art. 19 del DLgs. 546/92. La mancata impugnazione degli atti diversi da quelli elencati al citato art. 19 non determina infatti alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento, ossia al ricevimento dell’avviso di accertamento, atto impositivo tipico che è pertanto l’unico al quale consegue la cristallizzazione della pretesa (così, tra le ultime, le ordinanze della Corte di Cassazione nn. 13622/2026 e 17949/2026).
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