Trattamento integrativo speciale nel turismo agli sgoccioli
Per ottenere l’importo aggiuntivo del 15% occorre che le prestazioni vengano rese entro il 30 settembre 2026
L’art. 1 commi 18-21 della L. 199/2025 ha riconfermato anche per i primi 9 mesi del 2026 il trattamento integrativo speciale per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario, effettuate nei giorni festivi, per i lavoratori del settore del turismo, riproponendo la medesima disciplina dello scorso anno (cfr. art. 1 commi 18-21 della L. 199/2025).
L’obiettivo rimane infatti quello di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale attraverso il riconoscimento ai lavoratori dipendenti di un importo aggiuntivo alla retribuzione.
Nel dettaglio, il trattamento integrativo speciale consiste in una somma aggiuntiva, riconosciuta dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) al proprio dipendente, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
L’importo aggiuntivo del 15% riconosciuto al lavoratore a titolo di trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito, per espressa previsione normativa.
Il trattamento integrativo speciale può essere riconosciuto solo ai lavoratori del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91, nonché ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.
L’accesso al trattamento integrativo speciale è però subordinato al possesso del requisito reddituale. In particolare, il lavoratore in questione deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.
Tenuto conto che la disciplina è sostanzialmente la stessa degli anni scorsi, dovrebbero potersi applicare i chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate con le circolari nn. 26/2023, 5/2024 e 4/2025. Di conseguenza, nella verifica del predetto limite reddituale dovranno essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande. Trova inoltre applicazione il principio di cassa allargato e pertanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal datore di lavoro, ma non in maniera automatica, bensì dopo la presentazione di apposita richiesta da parte del lavoratore. Nella richiesta, il lavoratore deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Come accennato, il trattamento integrativo speciale è previsto per i primi 9 mesi del 2026, ovverosia per ottenere l’importo aggiuntivo le prestazioni devono essere collocate nel periodo compreso dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026. Di conseguenza, per le prestazioni rese dal prossimo 1° ottobre 2026 i lavoratori non maturano alcun trattamento integrativo speciale.
Sempre tenendo conto della prassi pubblicata in relazione al trattamento integrativo degli scorsi anni, il termine del 30 settembre 2026 rappresenta la data ultima a cui devono riferirsi le prestazioni di lavoro che danno diritto all’accesso alla misura agevolativa. In sostanza, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il riconoscimento dell’importo potrà avvenire anche successivamente al 30 settembre 2026 ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (fermo restando che le prestazioni vengano rese entro il 30 settembre).
Il riconoscimento del trattamento integrativo da parte del datore di lavoro genera nei confronti di quest’ultimo un credito che potrà essere recuperato mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97. Il recupero in compensazione del trattamento erogato al lavoratore deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine occorre utilizzare nel modello F24, anche per il 2026, il codice tributo “1702” (cfr. ris. n. 8/2025).
Il datore di lavoro riporterà le somme erogate nel 2026 all’interno della Certificazione Unica 2027 (relativa al periodo di imposta 2026).
Invece, il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale, riconosciuto dal sostituto d’imposta, dovrà essere riportato nel modello 770/2027 (relativo al 2026).
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