Esdebitazione post liquidazione controllata per il debitore già fallito non esdebitato
Il Tribunale di Modena si discosta dal principio di diritto espresso dalla Cassazione
Il decreto 1° luglio 2026 del Tribunale di Modena ha dichiarato la chiusura di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato e, al contempo, dichiarato l’esdebitazione del sovraindebitato ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 282 del DLgs. 14/2019. La pronuncia ha voce dissonante rispetto al principio di diritto formulato ex art. 363 c.p.c. dall’ordinanza della Cassazione n. 30108/2025.
La vicenda processuale trae origine, come anticipato, da una procedura di liquidazione controllata aperta, su istanza di un sovraindebitato, ai sensi degli artt. 268 ss. del CCII e poi, con il decreto qui in commento, dichiarata chiusa, anteriormente al triennio dalla sua apertura, giusto il disposto di cui all’art. 272 comma 3 ultimo periodo del CCII, considerata l’insussistenza di qualsivoglia ulteriore attivo, presente o prospetticamente realizzabile, da distribuire al ceto creditorio.
Ora, con il medesimo decreto, il Tribunale di Modena ha, altresì, concesso al debitore, nonostante le osservazioni pervenute, in opposizione alla concessione del richiesto beneficio, dal creditore erariale, l’esdebitazione ex art. 282 del CCII, ricorrendone tutti i presupposti stabiliti dalla norma.
Sennonché, il decreto si è distinto nel panorama giurisprudenziale, oramai sempre più vasto, in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, per aver ritenuto – con ciò ponendosi in contrasto (allorché, ad avviso del provvedimento, foriero di una serie di conseguenze “inique”) con il principio di diritto espresso dall’ordinanza della Suprema Corte testé citata – non ostativo all’esdebitazione ex art. 282 del CCII il fatto che la gran parte dell’indebitamento del debitore soggetto alla procedura liquidatoria minore fosse “quello «trascinato» dal precedente fallimento”, chiusosi senza successiva esdebitazione, “dell’impresa individuale” del debitore ricorrente.
In particolare, il Tribunale di Modena ha, anzi tutto, osservato come il limitare o, più precisamente, escludere la possibilità, per un sovraindebitato, già dichiarato fallito, ma poi “per qualsiasi ragione” non esdebitato ex art. 142 del RD 267/42 (dunque, anche, in ipotesi, per una ragione non riconducibile ad una sua condotta disonesta o negligente), di accedere ad un procedimento di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 del CCII (ovvero, astrattamente e specularmente, anche al beneficio esdebitatorio post liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 282 del CCII) si ponga in tensione con il diritto unionale (cfr. Considerando n. 78 e 79, nonché art. 23 della direttiva (Ue) 2019/1023 e Corte di Giustizia europea, sentenza 10 aprile 2025, relativa alla causa C-723/23 Amila) ponendo una limitazione, automatica e, dunque, non residuale o, comunque, non individualizzata e rapportata al singolo caso concreto, al principio del fresh start.
In secondo luogo, il Tribunale di Modena ha, altresì, posto in luce come l’ordinanza della Suprema Corte – nella parte in cui parrebbe, al contrario, consentire l’accesso al beneficio esdebitatorio, da parte del debitore in questione, “a fronte di una esposizione debitoria maturata successivamente al fallimento” – non abbia, però, chiarito alcuni aspetti decisivi dell’assunto testé riportato, tra cui, ad esempio, le caratteristiche della “nuova esposizione debitoria”, ovverosia se la stessa debba da sola determinare l’insolvenza o il sovraindebitamento, se essa debba essere ponderalmente superiore alla vecchia esposizione, se basti un unico minimale debito sopravvenuto che si aggiunga alla vecchia esposizione debitoria.
Inoltre, non è stato chiarito se l’accesso ad una procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 del CCII o di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII, allorché consentito nei termini di cui al menzionato principio di diritto, consenta, in definitiva, (o meno) di ottenere il beneficio esdebitatorio anche rispetto alla vecchia esposizione debitoria.
Tanto premesso, il Tribunale di Modena, discostandosi dal principio di diritto della Suprema Corte, ha, dunque, concesso ad un debitore, già dichiarato fallito, ma poi non esdebitato, il beneficio di cui all’art. 282 del CCII, avendo questi fatto accesso ad una procedura di liquidazione controllata e non ad una esdebitazione del sovraindebitato incapiente (presa in considerazione dalla Suprema Corte), avendo fatto accesso a tale procedura, in epoca precedente all’orientamento di legittimità e, dunque, confidando sulla possibilità di ottenere l’esdebitazione, avendo, nel proprio passivo, un debito, pur minimale, sopravvenuto rispetto alla vecchia debitoria non esdebitata, avendo soddisfatto i creditori in misura ragionevole ed essendo pienamente meritevole.
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