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Sabato, 12 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

In crescita il tasso di interesse su dilazione e differimento contributivo

Dal 16 settembre cambia anche la misura delle sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva

/ Federico ANDREOZZI

Sabato, 12 settembre 2026

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Con la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026, la Banca centrale europea ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, a decorrere dal 16 settembre 2026, sarà pari al 2,65%.

Con la circolare n. 98 di ieri, 11 settembre 2026, l’INPS ha illustrato gli effetti che tale variazione ha sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) e lett. b) della L. 388/2000.

L’istituto, in primo luogo, ha evidenziato che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili di cui all’art. 2 commi 11 e 11-bis del DL 338/89 è pari al tasso del 4,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 settembre 2026, con la precisazione che i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del precedente tasso di interesse non subiranno modificazioni.

Inoltre, sempre a decorrere dalla stessa data, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 4,65% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento, il nuovo tasso troverà applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.

Con riguardo al profilo delle sanzioni civili, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti). Se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione e spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,65% in ragione d’anno.

Invece, nei casi di evasione di cui all’art. 116 comma 8 lett. b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In merito, l’INPS precisa che:
- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari all’8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
- nell’ipotesi in cui il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).

Per le ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa (art. 116 comma 10 della L. 388/2000), le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c.

Infine, con riguardo al regime applicabile nell’ambito delle procedure concorsuali, l’INPS precisa che, nell’ipotesi prevista dall’art. 116 comma 8 lett. a), le sanzioni civili ridotte dovranno essere calcolate nella misura dell’ex TUR. Nell’ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti (in ogni caso, la riduzione resta subordinata all’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese).

L’istituto ha evidenziato, inoltre, che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e, pertanto, “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Ciò premesso, considerato che, per effetto della decisione della Bce, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) risulta superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2026 (1,60% in ragione d’anno), a decorrere dal 16 settembre 2026 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,65%.

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